Inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al cliente

Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che dia false rassicurazioni al cliente sullo stato della pratica, trattandosi di comportamenti censurabili che compromettono la credibilità e il ruolo dell’avvocatura e minano l’affidamento dei terzi. Rispetto all’inadempimento al mandato (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →), tale illecito (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →) è autonomo, anche da punto di vista del dies a quo prescrizionale ben potendo protarsi per tutta la durata del mandato quindi anche oltre la consumazione del predetto inadempimento che intendesse celare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 341 del 27 settembre 2024

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 341 del 27 Settembre 2024 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 171 del 30 Settembre 2022 (censura)