Impugnazione delle sentenze CNF: il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio

Ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 5 cod. proc. civ., applicabile pure al procedimento disciplinare, ogni diversa ricostruzione fattuale, prospettata in ricorso, è inammissibile perché comporta un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio né costituisce occasione per accedere ad un ulteriore grado di merito ove fare valere la supposta ingiustizia della decisione disciplinare impugnata.

Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

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– codice: art. 64

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 30 Novembre 2015 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 17 Novembre 2010 (sospensione)