L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato (anche) in sede disciplinare dagli artt. 16 e 29 cdf, di emettere fattura fiscale entro dodici giorni dal pagamento della prestazione (art. 6 co. 3 e art. 21 co. 4 del DPR n. 633/1972) e, quindi, di registrare il documento stesso entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della sua emissione (art. 23 DPR n. 633/1972). In sede disciplinare, la violazione di tale dovere costituisce illecito permanente, che tuttavia si protrae non oltre lo spirare del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui il compenso non fatturato è stato percepito (art. 1 DPR n. 600/1973 e DPR n. 322/1998), quindi il 31 dicembre dell’anno successivo. Conseguentemente, al più tardi in tale data va collocato il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 162 del 20 giugno 2025
NOTA:
Con la sentenza di cui in massima, il CNF ha espressamente aderito a quanto recentemente affermato da Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 65 del 22 marzo 2025, motivatamente dissentendo dai contrari precedenti orientamenti che invece collegavano il dies a quo prescrizionale al termine finale dell’obbligo di conservazione della documentazione fiscale, ovvero alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA (30/4 dell’anno successivo all’incasso), a cui peraltro non tutti i contribuenti sono tenuti (ad es., i c.d. “forfettari”).
– codice: art. 35
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La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 194 del 19 Dicembre 2014
L’uso del titolo professionale nella lingua di origine
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Salazar Michele), sentenza n. 115 del 26 Settembre 2014
Intervista ad un quotidiano e divieto di pubblicità deontologicamente rilevante
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 39 del 20 Marzo 2014
I limiti alla “pubblicità” informativa
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 39 del 20 Marzo 2014
Vietato ingenerare confusione tra le “materie di attività prevalente” e le “specializzazioni professionali”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 39 del 20 Marzo 2014
I limiti alla “pubblicità” professionale dopo il c.d. Decreto Bersani
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Damascelli Antonio), sentenza n. 40 del 15 Marzo 2013
I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 37 del 13 Marzo 2013
I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 204 del 28 Dicembre 2012
I limiti alla “pubblicità” professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 170 del 29 Novembre 2012
I limiti alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 152 del 15 Ottobre 2012
Le informazioni sull’esercizio professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 152 del 15 Ottobre 2012
I limiti alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Broccardo Carla), sentenza n. 39 del 02 Marzo 2012
Pubblicità attività professionale – Limiti – Accaparramento di clientela – Nozione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Bianchi Nicola), sentenza n. 183 del 21 Dicembre 2009
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 21 Dicembre 2009 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 07 Luglio 2009