Illecito offrire prestazioni professionali in abbonamento a forfait

La pubblicità informativa dell’avvocato deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro, sicché è da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata (ed in particolare quella comparativa ed elogiativa) così come una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie. Peraltro, nel caso delle consulenze legali in abbonamento, si viene a creare un ingiustificato sbilanciamento tra le prestazioni delle parti: il cliente, infatti, paga anticipatamente una somma per una consulenza solo eventuale, mentre il professionista si garantisce un compenso anche in assenza di prestazione, con palese azzeramento del sinallagma contrattuale che contraddistingue la prestazione d’opera intellettuale e ne costituisce un elemento costitutivo ed imprescindibile (Nel caso di specie, l’avvocato aveva pubblicizzato sui social il proprio studio professionale offrendo una “card” in abbonamento flat annuale che, a fronte di un pagamento unico predeterminato e standard nonché “in sconto fino al 50%”, consentiva all’abbonato e ai suoi familiari di ottenere pareri legali su questioni penali, civili, di lavoro, amministrative “per un intero anno… quando si vuole e quante volte si vuole”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 134 del 8 aprile 2026

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– codice: art. 31

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sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di diligenza e informativa – Indebito incasso di somme spettanti alla parte assistita – Mancata prestazione di attività – Omessa o non veritiera informativa alla parte – Omessa restituzione di documenti – Aggravanti – Sospensione esercizio professione per anni uno.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Casalinuovo Aldo), sentenza n. 32 del 24 Marzo 1994

sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Dovere di probità, lealtà e correttezza – Richiesta ed incasso di compensi per prestazioni non effettuate, tardiva ed incompleta informativa del cliente, richiesta di compensi ben superiori a quelli dovuti ed altri addebiti – Illeciti deontologici – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Panuccio Vincenzo), sentenza n. 126 del 28 Dicembre 1992

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 28 Dicembre 1992 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 29 Giugno 1990 (sospensione)