Illecito offrire prestazioni professionali in abbonamento a forfait

La pubblicità informativa dell’avvocato deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro, sicché è da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata (ed in particolare quella comparativa ed elogiativa) così come una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie. Peraltro, nel caso delle consulenze legali in abbonamento, si viene a creare un ingiustificato sbilanciamento tra le prestazioni delle parti: il cliente, infatti, paga anticipatamente una somma per una consulenza solo eventuale, mentre il professionista si garantisce un compenso anche in assenza di prestazione, con palese azzeramento del sinallagma contrattuale che contraddistingue la prestazione d’opera intellettuale e ne costituisce un elemento costitutivo ed imprescindibile (Nel caso di specie, l’avvocato aveva pubblicizzato sui social il proprio studio professionale offrendo una “card” in abbonamento flat annuale che, a fronte di un pagamento unico predeterminato e standard nonché “in sconto fino al 50%”, consentiva all’abbonato e ai suoi familiari di ottenere pareri legali su questioni penali, civili, di lavoro, amministrative “per un intero anno… quando si vuole e quante volte si vuole”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 134 del 8 aprile 2026

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parere

Il COA di Roma formula quesito in merito all’istanza – pervenuta da un Consigliere dello stesso Ordine – volta ad accedere all’elenco degli iscritti votanti alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine. Premessa una compiuta disamina della normativa applicabile, il COA chiede di sapere: a) se la predetta richiesta debba essere indirizzata al COA ovvero alla Commissione elettorale; b) se la predetta debba essere formulata in termini di mera istanza di accesso agli atti ex legge n. 241/90 ovvero come istanza di accesso civico ex d. lgs. n. 33/2013; c) se, ove correttamente proposta, detta richiesta debba essere accolta ovvero rigettata; d) in caso di accoglimento, in che termini sia possibile contemperare l’esigenza di interpello dei controinteressati, in uno con il rispetto dei principi di anonimizzazione e di minimizzazione con la materiale consegna di un completo “elenco dei votanti”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 21 del 23 Giugno 2023

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 11 Novembre 2022 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 09 Novembre 2018 (sospensione)