Illecito offrire prestazioni professionali in abbonamento a forfait

La pubblicità informativa dell’avvocato deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro, sicché è da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata (ed in particolare quella comparativa ed elogiativa) così come una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie. Peraltro, nel caso delle consulenze legali in abbonamento, si viene a creare un ingiustificato sbilanciamento tra le prestazioni delle parti: il cliente, infatti, paga anticipatamente una somma per una consulenza solo eventuale, mentre il professionista si garantisce un compenso anche in assenza di prestazione, con palese azzeramento del sinallagma contrattuale che contraddistingue la prestazione d’opera intellettuale e ne costituisce un elemento costitutivo ed imprescindibile (Nel caso di specie, l’avvocato aveva pubblicizzato sui social il proprio studio professionale offrendo una “card” in abbonamento flat annuale che, a fronte di un pagamento unico predeterminato e standard nonché “in sconto fino al 50%”, consentiva all’abbonato e ai suoi familiari di ottenere pareri legali su questioni penali, civili, di lavoro, amministrative “per un intero anno… quando si vuole e quante volte si vuole”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 134 del 8 aprile 2026

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– codice: art. 24

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parere

Il COA di Trani chiede di sapere: “1) Se il Curatore speciale che nell’interesse del minore presenti l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei procedimenti civili, sia tenuto ad allegare l’autocertificazione reddituale di cui all’art. 79, comma 1, lett. c) DPR 30/5/2002 n. 115. 2) In caso di risposta affermativa al primo quesito, chiede di sapere: 2.1) Se il Curatore speciale del minore, accertato il conflitto di interesse con i genitori (i cui redditi, pertanto, non sono presi in considerazione), abbia l’obbligo di autocertificare solo il reddito del minore o anche quello degli altri componenti della famiglia; 2.2) Se il Curatore speciale del minore, nel caso in cui il minore sia stato temporaneamente collocato in affidamento etero familiare, abbia l’obbligo di autocertificare il reddito degli affidatari, i quali, a differenza dei genitori, non versano in conflitto di interessi con il minore; 2.3) Se il Curatore speciale del minore, nel caso in cui il minore sia stato affidato a un centro di accoglienza per minori, senza aver mutato la residenza anagrafica, abbia l’obbligo di autocertificare il solo reddito del minore.”

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 25 del 24 Maggio 2024

parere

La Provincia di Pistoia chiede di sapere se debbano applicarsi anche all’avvocato dipendente dell’ente pubblico le disposizioni della legge n. 247/12 e del Codice deontologico forense in materia di conflitto di interessi con il cliente, nella fattispecie di (unico) avvocato dipendente dell’ente che abbia instaurato nei confronti dell’ente medesimo – suo datore di lavoro e al tempo stesso cliente – una controversia ex art. 414 c.p.c.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 10 del 19 Aprile 2024

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 08 Novembre 2023 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 31 Agosto 2020 (sospensione)