Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare, ove non è infatti prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Per tali ipotesi di illecito a forma libera o “atipico”, il metodo più adeguato, più ragionevole e più prudente con cui procedere per individuare la sanzione applicabile in concreto appare quello di individuare norme deontologiche tipiche volte alla tutela di interessi e di valori almeno simili a quelli che la violazione in contestazione abbia pregiudicato e, quindi, a commisurare la sanzione da applicare nel caso oggetto di giudizio alle previsioni sanzionatorie previste nelle norme tipizzate così individuate (Nel caso di specie, l’avvocato aveva confezionato una sentenza falsa che aveva consegnato al cliente al fine di nascondere l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto applicabile la sanzione disciplinare prevista dall’art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → in tema di dovere di verità, prendendo a riferimento quel minimo edittale in considerazione del fatto che, a differenza della fattispecie prevista nella norma di confronto, nella specie il falso in parola non era stato utilizzato in un processo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024
– codice: art. 51
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Il COA di Chieti chiede di sapere se l’avvocato possa rendere testimonianza sui soli fatti accaduti durante una stipula di atti societari, conosciuti nella veste di mero procuratore ad negotia, non inerenti all’attività professionale difensiva ma consulenziale.
Consiglio Nazionale Forense, parere n. 8 del 27 Gennaio 2026
Divieto di testimonianza dell’avvocato – Operatività anche in processo diverso da quello in cui si è difensore
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Germanà Tascona Nadia Giacomina), sentenza n. 360 del 25 Novembre 2025
Rapporto tra il ruolo di difensore e quello di testimone – Valutazione caso per caso
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Germanà Tascona Nadia Giacomina), sentenza n. 360 del 25 Novembre 2025
Facoltà di astensione dell’avvocato dalla testimonianza – Espressione del principio di tutela del segreto professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Germanà Tascona Nadia Giacomina), sentenza n. 360 del 25 Novembre 2025
Testimonianza dell’avvocato – Libertà del cliente nel colloquio con il difensore – Divieto di parcellizzazione del narrato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Germanà Tascona Nadia Giacomina), sentenza n. 360 del 25 Novembre 2025
Illecito deontologico – Irrilevanza del danno effettivamente causato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Germanà Tascona Nadia Giacomina), sentenza n. 360 del 25 Novembre 2025
Ignorantia “legis” non excusat, anche in ambito deontologico
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Marullo di Condojanni Francesco), sentenza n. 387 del 30 Dicembre 2016
I limiti all’assunzione di incarichi contro ex clienti riguardano anche le attività materiali svolte per conto di colleghi
CDD di Perugia (pres. Colacci Andrea, rel. Colacci Andrea), decisione del 28 Dicembre 2016
Ignorantia “legis” non excusat, anche in ambito deontologico
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 164 del 11 Novembre 2015
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 11 Novembre 2015 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 04 Gennaio 2009 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 13723 del 06 Luglio 2016 (respinge)