Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare, ove non è infatti prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Per tali ipotesi di illecito a forma libera o “atipico”, il metodo più adeguato, più ragionevole e più prudente con cui procedere per individuare la sanzione applicabile in concreto appare quello di individuare norme deontologiche tipiche volte alla tutela di interessi e di valori almeno simili a quelli che la violazione in contestazione abbia pregiudicato e, quindi, a commisurare la sanzione da applicare nel caso oggetto di giudizio alle previsioni sanzionatorie previste nelle norme tipizzate così individuate (Nel caso di specie, l’avvocato aveva confezionato una sentenza falsa che aveva consegnato al cliente al fine di nascondere l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto applicabile la sanzione disciplinare prevista dall’art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → in tema di dovere di verità, prendendo a riferimento quel minimo edittale in considerazione del fatto che, a differenza della fattispecie prevista nella norma di confronto, nella specie il falso in parola non era stato utilizzato in un processo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024
– codice: art. 44
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Il disconoscimento della transazione raggiunta con il Collega ha rilevanza deontologica
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Minervini Vittorio), sentenza n. 117 del 04 Aprile 2026
Il divieto di impugnazione della transazione non riguarda l’avvocato estraneo alla stipula dell’accordo stesso
Consiglio Nazionale Forense (pres. Consales Claudio, rel. Carello Paola), sentenza n. 77 del 28 Marzo 2025
L’appropriazione indebita di somme incassate per conto del cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Salazar Michele), sentenza n. 105 del 12 Settembre 2018
L’impugnazione della transazione per fatti NON sopravvenuti alla stipula dell’accordo
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Caia Francesco), sentenza n. 66 del 21 Giugno 2018
Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega: la (successiva) tassazione del titolo esecutivo
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Logrieco Francesco), sentenza n. 88 del 10 Luglio 2017
L’inadempimento degli obblighi nei confronti del cliente
CDD di Bologna (pres. Spezia Franco, rel. Ricci Roberto), decisione n. 37 del 23 Giugno 2017
Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega: la (successiva) tassazione del titolo esecutivo
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 51 del 10 Maggio 2017
Il divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega riguarda anche le singole clausole contrattuali
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Baffa Antonio), sentenza n. 212 del 28 Dicembre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 28 Dicembre 2013 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 15 Maggio 2016 (avvertimento)