Il divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega riguarda anche le singole clausole contrattuali

Il divieto di impugnare la transazione (se non per fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti), stabilito dall’art. 32 c.d.f.Art. 32 cod. prev. – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.L’avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l’impu…Leggi il testo completo →(ora, art. 44 cdfArt. 44 cdf – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collegaL’avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravve…Leggi il testo completo →), non riguarda soltanto l’intero negozio ma anche le singole clausole di esso, le quali -quantunque giuridicamente accessorie- ne abbiano comunque condizionato la formazione e caratterizzato il contenuto (Nel caso di specie, l’impugnazione era stata limitata alla sola clausola penale, di cui l’avvocato eccepiva la nullità perché integrante asserito “abuso del diritto”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 212

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 28 Dicembre 2013 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 15 Maggio 2016 (avvertimento)