Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare, ove non è infatti prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Per tali ipotesi di illecito a forma libera o “atipico”, il metodo più adeguato, più ragionevole e più prudente con cui procedere per individuare la sanzione applicabile in concreto appare quello di individuare norme deontologiche tipiche volte alla tutela di interessi e di valori almeno simili a quelli che la violazione in contestazione abbia pregiudicato e, quindi, a commisurare la sanzione da applicare nel caso oggetto di giudizio alle previsioni sanzionatorie previste nelle norme tipizzate così individuate (Nel caso di specie, l’avvocato aveva confezionato una sentenza falsa che aveva consegnato al cliente al fine di nascondere l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto applicabile la sanzione disciplinare prevista dall’art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → in tema di dovere di verità, prendendo a riferimento quel minimo edittale in considerazione del fatto che, a differenza della fattispecie prevista nella norma di confronto, nella specie il falso in parola non era stato utilizzato in un processo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024
– codice: art. 28
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I presupposti del segreto e riserbo professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Consales Claudio, rel. Scarano Carolina Rita), sentenza n. 118 del 18 Aprile 2025
I presupposti del segreto e riserbo professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Galletti Antonino), sentenza n. 93 del 04 Aprile 2025
Il cliente può sollevare l’avvocato dal dovere di riserbo e segreto professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Secchi Tarugi Lucia), sentenza n. 19 del 30 Gennaio 2025
Sul dovere di segreto e riserbo dell’avvocato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Cassi Giampiero), sentenza n. 4 del 22 Gennaio 2024
Il dovere di riserbo e segreto riguarda anche fatti già noti ai terzi
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Cassi Giampiero), sentenza n. 4 del 22 Gennaio 2024
I presupposti del segreto e riserbo professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Scarano Carolina Rita), sentenza n. 227 del 20 Novembre 2020
La violazione del dovere di riserbo e segreto professionale dopo la cessazione dell’incarico
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Gaziano Antonino), sentenza n. 37 del 25 Febbraio 2020
Illecito scrivere al datore di lavoro o superiore gerarchico del debitore (ex cliente) al fine di fare pressione per il pagamento
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Gaziano Antonino), sentenza n. 37 del 25 Febbraio 2020
Il dovere di riservatezza riguarda il cliente, non la controparte
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Greco Francesco), sentenza n. 2 del 14 Gennaio 2020
I presupposti del segreto e riserbo professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Del Paggio Lucio), sentenza n. 60 del 16 Luglio 2019
La violazione del segreto professionale dopo la cessazione dell’incarico
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Merli Enrico), sentenza n. 395 del 31 Dicembre 2016
I presupposti del segreto e riserbo professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Calabrò Davide), sentenza n. 203 del 14 Luglio 2016
L’uso (illecito) di telefonino da parte di un cliente detenuto
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 188 del 13 Dicembre 2014
Il dovere di riservatezza riguarda il cliente, non la controparte
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Salazar Michele), sentenza n. 84 del 10 Giugno 2014
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 10 Giugno 2014 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera del 22 Giugno 2011 (avvertimento)