Il termine per il deposito della decisione disciplinare è ordinatorio

Il termine per il deposito delle motivazioni (decorrente dalla lettura del dispositivo all’esito del dibattimento: art. 26 Regolamento CNF n. 2/2014) è ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4840 del 25 febbraio 2025

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 25

Risultati della ricerca: 47

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 20 Febbraio 2013 (accoglie) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 02 Febbraio 2011 (sospensione)