Il risarcimento del danno derivato dall’illecito deontologico può comportare una mitigazione della sanzione da irrogarsi in concreto, giacché la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 15 del 3 febbraio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 03 Febbraio 2026 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 10 Gennaio 2023 (sospensione)