Tag: cdf (nuovo) art. 1

  • Il concorso nel confezionamento di documenti falsi

    Vìola i doveri di cui agli art. 1 co. 1 cdfArt. 1 cdf – L’avvocatoL’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio. L’avvocato, nell’es…Leggi il testo completo →, art. 6 co. 2 cdfArt. 6 cdf – Dovere di evitare incompatibilitàL’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all'albo. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro d…Leggi il testo completo →, art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → e art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → l’avvocato che collabora alla predisposizione di un documento attestante falsamente fatti utili al suo assistito al fine di utilizzarlo per fargli conseguire benefici altrimenti valutabili ed utilizza tale documento nel procedimento penale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Pastorelli), decisione n. 84 dell’11 settembre 2019

    Sanzione: CENSURA

  • La falsificazione di provvedimenti giurisdizionali e documenti offende l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense

    Il professionista che falsifichi documenti e addirittura provvedimenti giurisdizionali, ovvero se ne avvalga consapevolmente, pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense (Nella specie, l’avvocato aveva creato falsi provvedimenti giurisdizionali della Corte di Appello, che aveva consegnato al terzo pignorato e al creditore procedente ottenendo così la sospensione dell’efficacia esecutiva del pignoramento; creava altresì ulteriori provvedimenti giurisdizionali in copia conforme nonché false relazioni di notifica).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gentili, rel. Gulieri), decisione n. 1 del 22 febbraio 2016

    Sanzione: SOSPENSIONE DI TRE ANNI