Costituisce violazione del dovere di colleganza e in particolare dell’art. 46 co. 5 cdfArt. 46 cdf – Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganzaNell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza. L’avvocato deve rispettare l…Leggi il testo completo →, il comportamento dell’avvocato che ometta di informare il Collega di controparte della dell’esistenza di un procedimento già pendente al momento dell’intervento del predetto difensore nella contumacia del suo assistito, vieppiù allorché -con condotta decettiva- parallelamente porti avanti trattative preannunciando che, in caso di mancato accordo, darebbe avvio al procedimento, con ciò ingenerando nel Collega l’ovvio convincimento che nessuna azione sia ancora stata intrapresa.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 243 del 11 Settembre 2025 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 26 Gennaio 2024 (censura)