Procedimento disciplinare: il principio della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”

Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 270 del 16 giugno 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 270 del 16 Giugno 2026 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 05 Settembre 2022 (sospensione)