Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 44 cdfArt. 44 cdf – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collegaL’avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravve…Leggi il testo completo →, il comportamento dell’avvocato che, dopo aver raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo accettato dalle parti, proponga impugnazione della transazione stessa disconoscendone le sottoscrizioni e la conformità all’originale, in piena consapevolezza del contrario (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare della censura irrogata dal CDD).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Minervini), sentenza n. 117 del 4 aprile 2026
– codice: art. 54
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Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 07 Maggio 2026 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 31 del 12 Giugno 2025 (censura)