La recidiva, che rileva ai fini della determinazione della sanzione disciplinare, non presuppone una contestazione esplicita all’incolpato

Se è pur vero che – ai sensi del Reg. CNF n. 2/2014 – i fatti (di rilevanza disciplinare) ascritti all’incolpato devono essere sufficientemente riportati con l’indicazione delle norme violate, ciò non è ostativo alla configurabilità della contestazione implicita della recidiva, ovvero allorquando essa emerga, comunque, dal contenuto della descrizione degli addebiti e venga ritenuta, come tale, in esso ricompresa all’atto della decisione disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 109 del 31 marzo 2026

NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 2506 del 4 febbraio 2020.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 31 Marzo 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 13 Dicembre 2023 (sospensione)