Il disconoscimento della transazione raggiunta con il Collega ha rilevanza deontologica

Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 44 cdfArt. 44 cdf – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collegaL’avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravve…Leggi il testo completo →, il comportamento dell’avvocato che, dopo aver raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo accettato dalle parti, proponga impugnazione della transazione stessa disconoscendone le sottoscrizioni e la conformità all’originale, in piena consapevolezza del contrario (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare della censura irrogata dal CDD).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Minervini), sentenza n. 117 del 4 aprile 2026

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– codice: art. 26

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sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i terzi – Mancato espletamento del mandato professionale – Informazioni false al cliente – Trattenimento somme del cliente – Richiesta preventiva di compensi – Difesa di interessi contrastanti – Mancato adempimento delle obbligazioni assunte – Emissione effetti cambiari rimasti insoluti – Illecito deontologico – Sussiste.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Bonazzi Bruno), sentenza n. 106 del 16 Settembre 1996

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 16 Settembre 1996 (respinge) (cancellazione)
– Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 20 Settembre 1994 (cancellazione)