Un problema di salute o personale può aver rilievo solo nell’ottica di mitigare il trattamento sanzionatorio e non già per scriminare l’eventuale illecito che sia stato posto in essere, men che meno allorché gli illeciti siano numerosi e gravi, ovvero seriali, sistematici e ripetuti secondo un modulo comportamentale che arreca un danno enorme al prestigio ed all’immagine dell’intera classe forense. Peraltro, nel caso di problemi di salute o di natura personale (nella specie, depressione) che risultassero talmente gravi da costituire enormi difficoltà nell’esercizio della professione e nell’adempimento di tutti gli obblighi e doveri che da essa discendono, l’avvocato dovrebbe dismettere i mandati, addirittura autosospendersi in casi limite, anziché continuare ad esercitare come se nulla fosse e ad accettare -e magari incoraggiare- incarichi professionali che non potrà assolvere.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cancellario), sentenza n. 101 del 26 marzo 2026
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 127/2024.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 26 Marzo 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 09 Agosto 2022 (sospensione)