Il COA di Torino formula quesito in merito alla correttezza sul piano deontologico della condotta dell’avvocato che registri una conversazione intercorsa con un collega e alla presenza di altre persone durante l’espletamento di una procedura esecutiva, senza il preventivo consenso e all’insaputa dei presenti, chiedendo se tale condotta possa ritenersi consentita, in deroga a quanto stabilito dall’art. 38 comma 2 del Codice Deontologico Forense, qualora la registrazione sia effettuata al solo scopo di dimostrare in giudizio la violazione del diritto di difesa del proprio assistito e la commissione di reati da parte di ufficiale giudiziario proibente l’accesso.

Fermo restando che, trattandosi di materia deontologica, è dirimente la valutazione del caso concreto, sul punto si può rinviare – per una migliore disamina della fattispecie da parte del COA – ad alcune decisioni che precisano la portata del principio di cui all’art. 38 co. 2 cdfArt. 38 cdf – Rapporto di colleganzaL’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso p…Leggi il testo completo → in base al quale la registrazione delle conversazioni con il collega è vietata.
Un primo risalente orientamento del CNF – cfr. la sent. n. 118/1995, secondo cui “non tutte le registrazioni magnetiche, effettuate da un avvocato all’insaputa dell’interlocutore, rappresentano una condotta scorretta e riprovevole sul piano deontologico; devono, infatti, ritenersi legittime quelle effettuate al fine di evitare un danno ingiusto al proprio cliente” – è stato successivamente meglio precisato dalla giurisprudenza.
Così, ad esempio e più di recente, CNF sent. n. 142/2024 ha chiarito che “pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che registri clandestinamente un colloquio o una conversazione telefonica con un collega (art. 38 cdf)” precisando altresì che “tale illecito […] può ritenersi scriminato solo in presenza di un pericolo concreto di commissione di un reato ovvero affinché non sia portato a compimento, e non certo allorché la registrazione stessa abbia -ex ante- meri fini perlustrativi”.

Consiglio nazionale forense, parere n. 12 del 27 gennaio 2026

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– codice: art. 24

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parere

Il COA di Trani chiede di sapere: “1) Se il Curatore speciale che nell’interesse del minore presenti l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei procedimenti civili, sia tenuto ad allegare l’autocertificazione reddituale di cui all’art. 79, comma 1, lett. c) DPR 30/5/2002 n. 115. 2) In caso di risposta affermativa al primo quesito, chiede di sapere: 2.1) Se il Curatore speciale del minore, accertato il conflitto di interesse con i genitori (i cui redditi, pertanto, non sono presi in considerazione), abbia l’obbligo di autocertificare solo il reddito del minore o anche quello degli altri componenti della famiglia; 2.2) Se il Curatore speciale del minore, nel caso in cui il minore sia stato temporaneamente collocato in affidamento etero familiare, abbia l’obbligo di autocertificare il reddito degli affidatari, i quali, a differenza dei genitori, non versano in conflitto di interessi con il minore; 2.3) Se il Curatore speciale del minore, nel caso in cui il minore sia stato affidato a un centro di accoglienza per minori, senza aver mutato la residenza anagrafica, abbia l’obbligo di autocertificare il solo reddito del minore.”

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 25 del 24 Maggio 2024

parere

La Provincia di Pistoia chiede di sapere se debbano applicarsi anche all’avvocato dipendente dell’ente pubblico le disposizioni della legge n. 247/12 e del Codice deontologico forense in materia di conflitto di interessi con il cliente, nella fattispecie di (unico) avvocato dipendente dell’ente che abbia instaurato nei confronti dell’ente medesimo – suo datore di lavoro e al tempo stesso cliente – una controversia ex art. 414 c.p.c.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 10 del 19 Aprile 2024

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 08 Novembre 2023 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 31 Agosto 2020 (sospensione)