Fermo restando che, trattandosi di materia deontologica, è dirimente la valutazione del caso concreto, sul punto si può rinviare – per una migliore disamina della fattispecie da parte del COA – ad alcune decisioni che precisano la portata del principio di cui all’art. 38 co. 2 cdfArt. 38 cdf – Rapporto di colleganzaL’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso p…Leggi il testo completo → in base al quale la registrazione delle conversazioni con il collega è vietata.
Un primo risalente orientamento del CNF – cfr. la sent. n. 118/1995, secondo cui “non tutte le registrazioni magnetiche, effettuate da un avvocato all’insaputa dell’interlocutore, rappresentano una condotta scorretta e riprovevole sul piano deontologico; devono, infatti, ritenersi legittime quelle effettuate al fine di evitare un danno ingiusto al proprio cliente” – è stato successivamente meglio precisato dalla giurisprudenza.
Così, ad esempio e più di recente, CNF sent. n. 142/2024 ha chiarito che “pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che registri clandestinamente un colloquio o una conversazione telefonica con un collega (art. 38 cdf)” precisando altresì che “tale illecito […] può ritenersi scriminato solo in presenza di un pericolo concreto di commissione di un reato ovvero affinché non sia portato a compimento, e non certo allorché la registrazione stessa abbia -ex ante- meri fini perlustrativi”.
Consiglio nazionale forense, parere n. 12 del 27 gennaio 2026
– codice: art. 23
Risultati della ricerca: 55
La falsificazione di provvedimenti giurisdizionali e documenti offende l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense
CDD di Bologna (pres. Gentili Sanzio, rel. Gulieri Guido), decisione n. 1 del 22 Febbraio 2016
Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Logrieco Francesco), sentenza n. 216 del 28 Dicembre 2015
Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti a pretesa tutela del cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Neri Claudio), sentenza n. 138 del 24 Settembre 2015
L’avvocato deve rifiutarsi di prestare la propria attività in operazioni (quantomeno) sospette
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 188 del 13 Dicembre 2014
Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato) durante il rapporto professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Morlino Aldo, rel. Neri Claudio), sentenza n. 132 del 23 Luglio 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 23 Luglio 2013 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 10 Febbraio 2012 (avvertimento)