Come si evince dalle lettere l) e m) dell’art. 59 L. n. 247/2012 e dall’art. 26 Reg. CNF n. 2/2014, non sussiste alcun obbligo di notificare all’incolpato il verbale dell’udienza, giacché le deliberazioni del Consiglio distrettuale di disciplina sono tutte pubblicate mediante deposito presso gli uffici di Segreteria.
NOTA
In senso conforme, CNF n. 3/2026.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 08 Aprile 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 09 Giugno 2025 (sospensione)