Ai sensi dell’art. 59 lett. g) L. n. 247/2012 e dell’art. 23 lett c) Reg. CNF n. 2/2014, l’esposto non confermato in dibattimento può senz’altro assurgere ad elemento sufficiente per affermare la responsabilità disciplinare dell’incolpato, se le dichiarazioni dell’esponente citato come teste per il dibattimento trovano comunque conforto nelle risultanze istruttorie altrimenti acquisite agli atti.
NOTA
In senso conforme, per tutte, CNF n. 211/2025, CNF n. 135/2024 e CNF n. 152/2023.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 08 Aprile 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 09 Giugno 2025 (sospensione)