Il COA di Busto Arsizio chiede di sapere se sia possibile iscrivere una società tra Avvocati quando l’avvocato sia uno solo mentre l’altro socio svolga una diversa professione. Secondo il COA rimettente, infatti, l’uso del plurale (“tra Avvocati”) lascia intendere che i soci avvocati debbano essere quanto meno due e non uno solo, al fine di evitare il rischio di trarre in inganno la clientela.

Come noto, l’articolo 4-bis della legge professionale consente la costituzione di società “tra avvocati” alle quali partecipino, accanto a soci avvocati, anche soci non avvocati, purché restino rispettate le condizioni prescritte dalla medesima disposizione.
Nel caso di specie, il problema sorgerebbe – ad avviso del COA rimettente – dal momento che, pur nel quadro di una (ammissibile) composizione mista della società, l’avvocato sarebbe solo uno (e uno, parimenti, il socio non avvocato).
Può soccorrere, ai fini della risposta al quesito, quanto ritenuto nei pareri 4/2023, 19/2021 e 17/2021 in merito all’ammissibilità della costituzione della società tra avvocati secondo il tipo della s.r.l. unipersonale.
In tale occasione, nell’affermare che “l’unipersonalità non è inibita alle STA laddove siano rispettate le altre prescrizioni espressamente indicate al citato art. 4-bis” e che “pertanto, una simile società può ben essere iscritta nella Sezione delle Società tra Avvocati”, si è altresì precisato che “la denominazione “Società tra Avvocati” (al plurale) ovvero il richiamo letterale alle persone dei “soci” non hanno carattere precettivo; ed infatti, l’art. 4-bis, per un verso, permette l’esercizio della professione forense con gli schemi societari tipizzati (compreso il tipo s.p.a. ed s.r.l.) e, per altro verso, non prescrive un divieto di unipersonalità, di modo che manca una esplicita deroga alla disciplina tipica delle s.p.a. ed s.r.l., ove, come innanzi detto, la società unipersonale è permessa” sicché “le declinazioni al plurale presenti nella norma, quindi, non contrastano con la potenziale unipersonalità della STA (beninteso, se costituita in forma di s.p.a. o di s.r.l.) e vanno lette come riferite alle ipotesi in cui i soci siano più d’uno, visto che anche la società unipersonale può comunque divenire pluripersonale” (così, in particolare, il parere 19/2021).
Tali principi possono utilmente essere applicati anche alla fattispecie dedotta nel quesito, ferma restando – beninteso – l’inderogabilità dei requisiti strutturali e funzionali prescritti dall’articolo 4-bis della legge professionale per la valida costituzione e iscrizione della società tra avvocati.

Consiglio nazionale forense, parere n. 42 del 25 maggio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 42 del 25 Maggio 2026
– Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera (quesito)

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