Il CDD di Napoli formula quesito in merito agli effetti delle dimissioni di un componente dalla carica. Chiede di sapere, in particolare, se le dimissioni, una volta pervenute e protocollate, siano revocabili, quale sia il momento di produzione dei loro effetti e se sia necessaria una presa d’atto formale da parte del Consiglio e se sia possibile reintegrare il componente in caso di revoca delle dimissioni prima della surroga. Chiede infine di conoscere “eventuali misure transitorie per garantire la continuità funzionale del CDD”.

La risposta è resa nei termini seguenti.
Sul punto, anzitutto, va richiamata la giurisprudenza domestica del CNF, secondo cui:

“Le dimissioni da componente di un ente forense (nella specie, Consiglio dell’Ordine) costituiscono atto unilaterale e recettizio:
unilaterale e dunque non bisognevoli di accettazione, in quanto nessuno dovrebbe essere costretto a rimanere nella titolarità di una carica contro la propria inequivocabile volontà, di talché l’ordinamento non subordinerebbe la produzione degli effetti delle dimissioni alla eventuale accettazione o presa d’atto delle medesime;
recettizio, perché gli effetti tipici delle dimissioni e cioè la cessazione dalla carica, si verificherebbero allorquando la manifestazione di volontà proveniente dall’avente diritto esce dalla disponibilità della sfera giuridica di questi e diviene nota ai destinatari.
In conseguenza, l’atto si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario e non necessita di accettazione esplicita, sicché – per un verso – le dimissioni non possono essere revocate nel momento in cui abbiano prodotto il loro effetto e – per altro verso – la produzione dell’effetto medesimo non è nella disponibilità del destinatario.” (Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 215 del 25 ottobre 2023).

Dalla sentenza richiamata si evince dunque che le dimissioni da componente di un organo forense sono atto unilaterale e recettizio, che la presa d’atto da parte del Consiglio, quando prevista (come, nel caso del COA, dall’articolo 16 della legge n. 113/2017), rappresenta un dato meramente formale, irrilevante al fine della produzione degli effetti giuridici e che le dimissioni, quando il loro effetto si sia perfezionato con la ricezione, non sono più revocabili. Quanto alle misure volte a garantire la continuità del Consiglio, non si può che rinviare a quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento CNF n. 1/2014 in materia di surroga.

Consiglio nazionale forense, parere n. 41 del 25 maggio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 41 del 25 Maggio 2026
– Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera (quesito)

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