I limiti al diritto di critica e alla libertà di espressione nei confronti delle istituzioni forensi

La libertà di manifestare la propria opinione critica sulle Istituzioni Forensi trova un limite invalicabile nei doveri di lealtà, correttezza e rispetto nei confronti dell’Ordine Forense e dell’Avvocatura in generale (art. 70 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo →). Integra, pertanto, grave violazione deontologica il comportamento dell’avvocato che rivolga ai Consiglieri dell’Ordine espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 242 del 3 giugno 2026

NOTA
In senso conforme, per tutte, CNF n. 182/2026 e CNF n. 57/2023.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 242 del 03 Giugno 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 22 Giugno 2023 (sospensione)