La professione forense non è uno “show”: illecito spacciare per propri clienti dei figuranti appositamente ingaggiati a fini autopromozionali

Costituisce violazione dei principi di decoro, probità, dignità e correttezza, nonché delle norme sulla riservatezza e sull’accaparramento della clientela, il comportamento dell’avvocato che realizzi interviste, poi diffuse sui social, all’uopo ingaggiando attori affinché interpretino la parte di clienti difesi con successo, ovvero camuffandone l’identità personale, anche attraverso l’uso di parrucche o altri stratagemmi (Nel caso di specie, l’avvocato aveva pubblicato sui social il video di una finta intervista ad una sedicente donna vittima di violenza, che in realtà era la collega di studio ripresa di spalle che recitava la parte. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi sei).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 242 del 3 giugno 2026

NOTA
In senso conforme, CNF n. 141/2019.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 242 del 03 Giugno 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 22 Giugno 2023 (sospensione)