L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell’ambito in cui esse sono pronunciate.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Baffa), sentenza n. 141 del 27 luglio 2020
– codice: art. 47
Risultati della ricerca: 4
La “dimenticanza” non deroga all’obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Galletti Antonino), sentenza n. 325 del 20 Settembre 2024
CODICE deontologico forense – false informazioni al cliente e al dominus – violazione del principio di probità, dignità e decoro – sussiste.
CDD di Genova (pres. Pedroni Menconi Silvana, rel. De Santis Fabio), decisione n. 33 del 16 Novembre 2021
La “dimenticanza” non deroga all’obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 50 del 16 Luglio 2019
Corrispondenza riservata negli atti di altro procedimento: necessaria la richiesta di acquisizione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Calabrò Davide), sentenza n. 99 del 12 Settembre 2018
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 12 Settembre 2018 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 16 Giugno 2011 (avvertimento)