Espressioni sconvenienti ed offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell’ambito in cui esse sono pronunciate.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Baffa), sentenza n. 141 del 27 luglio 2020

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parere

Il COA di Firenze chiede di sapere se: 1. Il Praticante iscritto nel relativo Registro, una volta completati i 6 mesi di pratica, e volendo, successivamente, sostituire i restanti 12 mesi con il diploma delle SSPL o con il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari possa cancellarsi da Registro oppure se debba rimanere iscritto sino al rilascio del certificato di compiuta pratica; 2. se si deve procedere alla cancellazione d’ufficio del Praticante dal relativo Registro, una volta rilasciato il certificato di compiuta pratica ed il Praticante non sia abilitato al patrocinio sostitutivo (art. 17, comma 10 lett. b); 3. se gli effetti della cancellazione di cui all’art. 17, comma 11 lett. B comportano anche la cancellazione automatica dal Registro dei Praticanti, oltre che dall’Elenco degli abilitati a questo allegato, senza osservare la procedura prevista dai commi 12, 13 e 14.

Consiglio Nazionale Forense (Secchieri Carla), parere n. 61 del 24 Giugno 2015

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 19 Febbraio 2014 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 10 Luglio 2012 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 24282 del 14 Novembre 2014 (respinge)