La previsione dell’art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo →, che vieta all’avvocato di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita, è norma deontologica di condotta di carattere generale che, prescindendo dalle regole del diritto processuale e sostanziale, impone all’avvocato di mantenere comportamenti ispirati a principi di lealtà, correttezza e probità che hanno portata diversa e ben più ampia di quelle regole, principi cui l’avvocato deve informare i propri comportamenti e che non trovano limiti nel fatto che esistano strumenti di natura processuale ovvero sostanziale che pur consentono di porre utilmente rimedio alla loro violazione. E proprio su tali principi fonda il divieto di azioni giudiziali, quantunque astrattamente consentite dall’ordinamento positivo, che si rivelino tuttavia onerose e tali da aggravare la situazione debitoria della controparte rispetto alle effettive ragioni di tutela del proprio cliente. Conseguentemente, deve ritenersi contrario a detta norma deontologica il comportamento dell’avvocato che, a fronte di un credito relativamente modesto (nella specie, € 18mila circa), proceda in executivis pignorando plurimi beni immobili di rilevante valore economico (nella specie, tre appartamenti di oltre 1,5 milioni di euro), allorché uno solo di essi fosse ampiamente sufficiente a soddisfare le ragioni del proprio asistito, a nulla rilevando in contrario né l’inesistenza di una norma di legge che predichi l’illiceità o l’invalidità di una richiesta di pignoramento in eccesso, né la possibilità di disporre la riduzione o conversione del pignoramento stesso in fase esecutiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Feliziani), sentenza n. 94 del 27 marzo 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 102.
– codice: art. 48
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Il divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Broccardo Carla), sentenza n. 19 del 11 Marzo 2015
La ratio del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Broccardo Carla), sentenza n. 19 del 11 Marzo 2015
La ratio del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Ferina Federico), sentenza n. 177 del 11 Dicembre 2014
La produzione in giudizio di corrispondenza riservata è un illecito deontologico permanente o continuato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Morlino Aldo), sentenza n. 117 del 26 Settembre 2014
La produzione in giudizio della corrispondenza scambiata tra avvocati
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Morlino Aldo), sentenza n. 117 del 26 Settembre 2014
La ratio del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 92 del 10 Giugno 2014
Il dovere di difesa non deroga al divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 92 del 10 Giugno 2014
L’oggetto del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 92 del 10 Giugno 2014
[viDEONTOLOGIA] Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
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Classificazione
– Decisione: [non classificata]– Consiglio territoriale: COA, delibera