La previsione dell’art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo →, che vieta all’avvocato di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita, è norma deontologica di condotta di carattere generale che, prescindendo dalle regole del diritto processuale e sostanziale, impone all’avvocato di mantenere comportamenti ispirati a principi di lealtà, correttezza e probità che hanno portata diversa e ben più ampia di quelle regole, principi cui l’avvocato deve informare i propri comportamenti e che non trovano limiti nel fatto che esistano strumenti di natura processuale ovvero sostanziale che pur consentono di porre utilmente rimedio alla loro violazione. E proprio su tali principi fonda il divieto di azioni giudiziali, quantunque astrattamente consentite dall’ordinamento positivo, che si rivelino tuttavia onerose e tali da aggravare la situazione debitoria della controparte rispetto alle effettive ragioni di tutela del proprio cliente. Conseguentemente, deve ritenersi contrario a detta norma deontologica il comportamento dell’avvocato che, a fronte di un credito relativamente modesto (nella specie, € 18mila circa), proceda in executivis pignorando plurimi beni immobili di rilevante valore economico (nella specie, tre appartamenti di oltre 1,5 milioni di euro), allorché uno solo di essi fosse ampiamente sufficiente a soddisfare le ragioni del proprio asistito, a nulla rilevando in contrario né l’inesistenza di una norma di legge che predichi l’illiceità o l’invalidità di una richiesta di pignoramento in eccesso, né la possibilità di disporre la riduzione o conversione del pignoramento stesso in fase esecutiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Feliziani), sentenza n. 94 del 27 marzo 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 102.
– codice: art. 44
Risultati della ricerca: 7
Il divieto di impugnazione della transazione non riguarda l’avvocato estraneo alla stipula dell’accordo stesso
Consiglio Nazionale Forense (pres. Consales Claudio, rel. Carello Paola), sentenza n. 77 del 28 Marzo 2025
L’appropriazione indebita di somme incassate per conto del cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Salazar Michele), sentenza n. 105 del 12 Settembre 2018
L’impugnazione della transazione per fatti NON sopravvenuti alla stipula dell’accordo
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Caia Francesco), sentenza n. 66 del 21 Giugno 2018
Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega: la (successiva) tassazione del titolo esecutivo
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Logrieco Francesco), sentenza n. 88 del 10 Luglio 2017
L’inadempimento degli obblighi nei confronti del cliente
CDD di Bologna (pres. Spezia Franco, rel. Ricci Roberto), decisione n. 37 del 23 Giugno 2017
Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega: la (successiva) tassazione del titolo esecutivo
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 51 del 10 Maggio 2017
Il divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega riguarda anche le singole clausole contrattuali
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Baffa Antonio), sentenza n. 212 del 28 Dicembre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 28 Dicembre 2013 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 15 Maggio 2016 (avvertimento)