La previsione dell’art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo →, che vieta all’avvocato di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita, è norma deontologica di condotta di carattere generale che, prescindendo dalle regole del diritto processuale e sostanziale, impone all’avvocato di mantenere comportamenti ispirati a principi di lealtà, correttezza e probità che hanno portata diversa e ben più ampia di quelle regole, principi cui l’avvocato deve informare i propri comportamenti e che non trovano limiti nel fatto che esistano strumenti di natura processuale ovvero sostanziale che pur consentono di porre utilmente rimedio alla loro violazione. E proprio su tali principi fonda il divieto di azioni giudiziali, quantunque astrattamente consentite dall’ordinamento positivo, che si rivelino tuttavia onerose e tali da aggravare la situazione debitoria della controparte rispetto alle effettive ragioni di tutela del proprio cliente. Conseguentemente, deve ritenersi contrario a detta norma deontologica il comportamento dell’avvocato che, a fronte di un credito relativamente modesto (nella specie, € 18mila circa), proceda in executivis pignorando plurimi beni immobili di rilevante valore economico (nella specie, tre appartamenti di oltre 1,5 milioni di euro), allorché uno solo di essi fosse ampiamente sufficiente a soddisfare le ragioni del proprio asistito, a nulla rilevando in contrario né l’inesistenza di una norma di legge che predichi l’illiceità o l’invalidità di una richiesta di pignoramento in eccesso, né la possibilità di disporre la riduzione o conversione del pignoramento stesso in fase esecutiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Feliziani), sentenza n. 94 del 27 marzo 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 102.
– codice: art. 28
Risultati della ricerca: 14
I presupposti del segreto e riserbo professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Consales Claudio, rel. Scarano Carolina Rita), sentenza n. 118 del 18 Aprile 2025
I presupposti del segreto e riserbo professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Galletti Antonino), sentenza n. 93 del 04 Aprile 2025
Il cliente può sollevare l’avvocato dal dovere di riserbo e segreto professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Secchi Tarugi Lucia), sentenza n. 19 del 30 Gennaio 2025
Sul dovere di segreto e riserbo dell’avvocato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Cassi Giampiero), sentenza n. 4 del 22 Gennaio 2024
Il dovere di riserbo e segreto riguarda anche fatti già noti ai terzi
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Cassi Giampiero), sentenza n. 4 del 22 Gennaio 2024
I presupposti del segreto e riserbo professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Scarano Carolina Rita), sentenza n. 227 del 20 Novembre 2020
La violazione del dovere di riserbo e segreto professionale dopo la cessazione dell’incarico
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Gaziano Antonino), sentenza n. 37 del 25 Febbraio 2020
Illecito scrivere al datore di lavoro o superiore gerarchico del debitore (ex cliente) al fine di fare pressione per il pagamento
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Gaziano Antonino), sentenza n. 37 del 25 Febbraio 2020
Il dovere di riservatezza riguarda il cliente, non la controparte
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Greco Francesco), sentenza n. 2 del 14 Gennaio 2020
I presupposti del segreto e riserbo professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Del Paggio Lucio), sentenza n. 60 del 16 Luglio 2019
La violazione del segreto professionale dopo la cessazione dell’incarico
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Merli Enrico), sentenza n. 395 del 31 Dicembre 2016
I presupposti del segreto e riserbo professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Calabrò Davide), sentenza n. 203 del 14 Luglio 2016
L’uso (illecito) di telefonino da parte di un cliente detenuto
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 188 del 13 Dicembre 2014
Il dovere di riservatezza riguarda il cliente, non la controparte
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Salazar Michele), sentenza n. 84 del 10 Giugno 2014
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 10 Giugno 2014 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera del 22 Giugno 2011 (avvertimento)