In tema di elezioni forensi, i componenti della Commissione elettorali in conflitto di interessi per via delle loro relazioni con alcuni dei candidati, hanno l’obbligo di renderlo noto ed astenersi dalla partecipazione al procedimento ed alla votazione dei relativi provvedimenti, giacché la partecipazione alle deliberazioni di un organo collegiale di un componente in conflitto di interessi oltre che configurare violazione delle norme legislative e regolamentari, si traduce in una violazione del principio di imparzialità costituzionalmente riconosciuto (art. 97 Cost.), incidendo conseguentemente sulla legittimità della intera procedura, senza che sia necessario impugnare previamente la delibera di nomina della Commissione elettorale, che infatti non produce un effetto lesivo immediato, costituendo atto endoprocedimentale, potendo, tale nomina, essere legittimamente impugnata nel momento in cui si esaurisce il procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato. In mancanza, l’inosservanza del dovere di astenersi in presenza di situazioni di conflitto di interesse, oltre che configurare un obbligo di legge, si traduce in una violazione del principio di imparzialità costituzionalmente riconosciuto (art. 97 Cost.), che inficia tutte le valutazioni espresse dall’organo nonché gli atti successivi che ivi trovano presupposto. La «portata immediatamente caducante rispetto agli atti successivamente adottati», che nei primi hanno il loro fondamento indefettibile, non necessita, peraltro, la proposizione di una impugnazione “ad hoc”, salvo che per far valere ipotetici vizi di illegittimità ad essi propri e non derivati. Invece, l’annullamento in parola non ha però effetti sugli atti precedenti e, segnatamente, sulla delibera di indizione delle elezioni del COA, sull’invito a presentare candidature e sulla conseguente presentazione delle stesse, la cui valutazione è demandata ad una Commissione in diversa composizione, che dovrà procedere ad una nuova valutazione di ammissibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 112 del 1° giugno 2023
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 113 del 1° giugno 2023
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 114 del 1° giugno 2023
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 95 del 9 maggio 2023.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 01 Giugno 2023 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera
0 Comment