Domicilio digitale e avvocato extra districtum: i termini “breve” e “lungo” per l’impugnazione in Cassazione delle sentenze CNF

La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni rese dal Consiglio nazionale forense su provvedimenti disciplinari a carico di avvocati è soggetta al termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. ove non vi sia stata valida notificazione d’ufficio della decisione impugnata e nessuna delle parti interessate abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante il termine “lungo” in relazione all’impugnazione di una decisione disciplinare del CNF notificata d’ufficio all’avvocato – che non aveva eletto domicilio nel comune sede dell’ufficio procedente – presso lo stesso CNF forense e non all’indirizzo PEC indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, nonostante tale indirizzo non risultasse inaccessibile).

Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

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– codice: art. 51

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 11 Novembre 2015 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 04 Gennaio 2009 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 13723 del 06 Luglio 2016 (respinge)