DIVIETO EX ART. 25 CO. 2 CDF – SUCCESSIONE DI NORME IN MATERIA DI PATTO DI QUOTA LITE

Il patto di quota lite sottoscritto in data anteriore all’abrogazione del divieto intervenuto ex L. 248/2006, essendo comunque violativo dei previgenti artt. 2233 co 3 c.c. e 45 CDF, integra l’illecito previsto dall’art. 25 co. 2 CDFArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo → in vigore, non solo perché il predetto divieto è stato reintrodotto dall’art. 13 co. 4 L. 247/2012, ma anche perché la precedente abrogazione non elide l’antigiuridicità delle condotte pregresse, rientrando la violazione deontologica nel genus degli illeciti amministrativi per cui non trova applicazione il principio del favor rei, bensì quello del tempus regit actum.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Maio, rel. De Maio), decisione n. 46 del 13 aprile 2022

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– codice: art. 37

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parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza, con nota del 13 marzo 2014, ha richiesto parere in relazione alla coerenza deontologica della condotta di un professionista che “offra o svolga, gratuitamente o con compenso, la propria attività di consulenza professionale presso Comuni, Enti, Associazioni ecc. a favore di loro iscritti o a favore di qualsiasi soggetto”; a completamento del quesito il Consiglio rimettente pone, inoltre, la questione della legittimità dell’operato dell’avvocato, allorché i beneficiari delle sopra indicate prestazioni gli conferiscano successivi e diretti incarichi.

Consiglio Nazionale Forense (Berruti Paolo), parere n. 75 del 22 Ottobre 2014

parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti chiede se costituisca modalità di corretta informazione, anche ai sensi dell’art. 17 C.D. l’indicazione nella carta intestata e negli atti dell’avvocato solo della sigla dell’associazione consumatori di cui l’avvocato sia responsabile localmente (unitamente ai nominativi di altri avvocati parimenti legali dell’associazione) senza indicazione alcuna di “studio Legale” svolgendosi, nel caso specifico, l’attività professionale direttamente nella sede dell’associazione dei consumatori i cui recapiti sono indicati sia nella carta intestata che negli atti.

Consiglio Nazionale Forense (Picchioni Giuseppe), parere n. 1 del 16 Gennaio 2013

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 22 Dicembre 2007 (accoglie)
– Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 21 Dicembre 2005