DIVIETO EX ART. 25 CO. 2 CDF – SUCCESSIONE DI NORME IN MATERIA DI PATTO DI QUOTA LITE

Il patto di quota lite sottoscritto in data anteriore all’abrogazione del divieto intervenuto ex L. 248/2006, essendo comunque violativo dei previgenti artt. 2233 co 3 c.c. e 45 CDF, integra l’illecito previsto dall’art. 25 co. 2 CDFArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo → in vigore, non solo perché il predetto divieto è stato reintrodotto dall’art. 13 co. 4 L. 247/2012, ma anche perché la precedente abrogazione non elide l’antigiuridicità delle condotte pregresse, rientrando la violazione deontologica nel genus degli illeciti amministrativi per cui non trova applicazione il principio del favor rei, bensì quello del tempus regit actum.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Maio, rel. De Maio), decisione n. 46 del 13 aprile 2022

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 32

Risultati della ricerca: 13

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 388 del 30 Dicembre 2016 (accoglie) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 25 Giugno 2012 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 6277 del 04 Marzo 2019 (respinge)