Corrispondenza tra colleghi: la clausola di riservatezza apposta dal mittente è insindacabile dal destinatario

In tema di corrispondenza tra colleghi, la qualificazione della riservatezza, che rende operativo il divieto di produrla in giudizio ex art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →, è lasciata all’insindacabile giudizio del mittente.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 159

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 100.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 29 Novembre 2012 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 12 Febbraio 2009 (censura)