Tag: cdf (prev.) art. 28

  • Produzione di corrispondenza riservata: l’illecito disciplinare sussiste anche se non ha influenzato il convincimento del giudice

    La violazione dell’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → (divieto di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza) costituisce illecito disciplinare, a nulla rilevando in contrario né l’errore di valutazione dell’incolpato sul contenuto della corrispondenza stessa, né l’eventuale irrilevanza della produzione stessa sul convincimento del giudice (Nel caso di specie, l’incolpato -che aveva prodotto in giudizio una lettera contenente proposte transattive- si era difeso in sede disciplinare eccependo che la produzione era dipesa da un mero errore di valutazione sul contenuto della corrispondenza, che peraltro a suo dire non aveva comunque condizionato la decisione del giudice. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 27 settembre 2018, n. 110

  • La ratio del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

    La norma deontologica di cui all’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → (già art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →) è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi potessero dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che per contro sono alla base dell’attività legale. Di tal chè il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, quali che siano gli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente; mentre, il secondo, deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato. La norma, peraltro, non è posta ad esclusiva tutela del legale emittente, ma anche all’attuazione della sostanziale difesa dei clienti che, attraverso la leale coltivazione di ipotesi transattive, possono realizzare una rapida e serena composizione della controversia.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 27 settembre 2018, n. 110

  • La corrispondenza tra colleghi non producibile né riferibile in giudizio: presupposti e ratio

    L’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → (già art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 27 settembre 2018, n. 110

  • La corrispondenza tra colleghi non producibile né riferibile in giudizio: presupposti e ratio

    L’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → (già art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 12 settembre 2018, n. 99

  • Corrispondenza riservata negli atti di altro procedimento: necessaria la richiesta di acquisizione

    La corrispondenza riservata non può mai essere prodotta direttamente in giudizio dal difensore nemmeno quando la stessa risulti depositata in altro giudizio civile o penale: in questi casi il professionista, per non incorrere nella violazione deontologica di cui all’attuale art. 48 CDFArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo →, deve avanzare richiesta al giudice di acquisizione al procedimento in essere, del fascicolo giudiziario in cui la “ corrispondenza“ risulta esser stata depositata.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 12 settembre 2018, n. 99

  • Il divieto di produrre o riferire in giudizio corrispondenza riservata riguarda anche il mittente della stessa

    Il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza riguarda anche la corrispondenza propria, giacché l’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → (già art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →) non distingue tra mittente e destinatario e, inoltre, la ratio della norma (cioè assicurare la libertà di corrispondenza tra colleghi e lo scambio di scritti tra loro senza riserve mentali o timori che essi possano essere oggetto di produzione o divulgazione in giudizio) sarebbe radicalmente vanificata qualora il mittente della lettera “riservata” potesse fare cadere motu proprio e unilateralmente tale caratteristica e disporne a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti) così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 194

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Marullo Di Condojanni), sentenza del 21 novembre 2017, n. 177, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 2 marzo 2012, n. 38.

  • La corrispondenza tra colleghi non producibile né riferibile in giudizio: presupposti e ratio

    L’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → (già art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 194

  • Nell’ampia accezione di “giudizio”, in cui è vietato produrre o riferire la corrispondenza riservata, rientra anche il concordato preventivo

    La corrispondenza riservata non può essere prodotta né riferita in “giudizio”, il quale ultimo deve essere considerato nella sua accezione più ampia, nella quale rientra il procedimento di concordato preventivo, che peraltro non ha natura meramente negoziale e privatistica, bensì pubblicistica sin dalle fasi anteriori all’omologazione (Nel caso di specie, il professionista aveva prodotto la bozza di una transazione ricevuta dalla controparte).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 21 novembre 2017, n. 181

  • Il divieto di produrre la corrispondenza riservata prevale sul diritto-dovere di difesa (salvo eccezioni espresse)

    L’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → (già art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 21 novembre 2017, n. 181

  • Produzione in giudizio di corrispondenza riservata: la buona fede non scrimina l’illecito

    L’illecito deposito in giudizio di documentazione riservata o contenente proposte transattive (art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo →, già art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →) non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 21 novembre 2017, n. 181