Il quesito (del COA di Pesaro) riguarda la possibilità, per un avvocato, di svolgere attività di consulenza e di rappresentanza in giudizio (nel campo tributario) a favore di un comune, tramite un contratto di diritto privato. In particolare, si specifica che detto accordo prevede che il professionista svolga la propria attività senza vincoli di subordinazione, presso il proprio studio, fatturando per ciascuna singola prestazione e senza alcun potere all’interno dell’organizzazione comunale.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere: “L’attività dell’avvocato a favore degli enti locali è senza dubbio legittima, purché non sussistano vincoli gerarchici o di impiego, come- a tenore del quesito – pare essere senz’altro nel caso di specie.” Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 26 ottobre 2006, n. 68

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Il quesito (del COA di Macerata) riguarda la compatibilità tra l’esercizio della professione e la condizione di socio di una s.n.c. privo di poteri gestorî ai sensi dello statuto sociale.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere: “Come affermato già nel recente parere 27 aprile 2005, n. 40, la partecipazione del professionista a società di persone pare senz’altro compatibile con l’ordinamento professionale fintantoché queste non prevedono, nell’oggetto sociale o nell’attività di fatto, l’esercizio di attività commerciale. In tal caso l’avvocato potrà anche assumere […]

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L’Ordine richiedente (Melfi) intende sapere se sia possibile iscrivere nell’albo degli avvocati un insegnante elementare part-time, figura non esistente all’epoca dell’emanazione della legge professionale.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere: “Non vi è possibilità di eludere il dettato dell’art. 3 del R.D.L. 1578/1933, poiché l’incompatibilità con l’esercizio della professione forense si riferisce in generale a tutti i pubblici dipendenti. La deroga prevista per gli insegnanti delle scuole superiori ha carattere, appunto, di eccezione, ed è per […]

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Il Consiglio dell’Ordine forlivese chiede se si debba considerare confermato l’orientamento già espresso dal C.N.F. nella circolare n. 29-C/2005 in tema di valenza del diploma delle scuole di specializzazione per le professioni legali, o se invece detto diploma sia sostituivo del biennio di pratica forense.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere: “Si deve senz’altro confermare l’orientamento già espresso in diversi pareri della Commissione nonché nella circolare 29-C/2005 del 5 novembre 2005, citata dal Consiglio richiedente. Con riferimento alla formulazione del quesito, è appena il caso di osservare che nessuna pronuncia giurisprudenziale ha mai affermato che il diploma […]

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Il quesito (del COA di Ivrea) riguarda la possibilità, per un avvocato, di svolgere consulenza legale a favore di cittadini su incarico della Giunta di un Comune, dietro corresponsione di un compenso forfetario riferito a ciascuna consulenza resa ed in presenza di un tetto massimo alla retribuzione complessiva.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere: “L’accordo tra avvocato e cliente per lo svolgimento di attività legale dietro pagamento di un compenso forfetario è divenuto senz’altro legittimo ad opera dell’art. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. A tale fine non serve, peraltro, alcuna autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza. Cionondimeno […]

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Il quesito (del COA di Bergamo) attiene alla condizione di un iscritto che sia divenuto Ministro del Governo in carica, e che risulti nel frattempo sottoposto a procedimento disciplinare. Il Consiglio chiede se debba applicarsi una sospensione dall’esercizio professionale, ovvero se debba procedersi disciplinarmente.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere: “In via preliminare deve precisarsi quale sia l’ambito di operatività della recente norma che prevede un’incompatibilità tra le cariche di governo ed alcune attività professionali. Si tratta, in particolare, dell’art. 2, primo comma, lett. d) della l. 20 luglio 2004, n. 215: la disposizione prevede che […]

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Il quesito (del COA di Palermo) verte sulla possibilità, per il praticante abilitato, di prestare il patrocinio avanti al giudice unico in funzione di giudice del lavoro.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere: “La capacità del praticante abilitato, ricondotta al contenzioso pretoriale fino all’abrogazione di detta figura, è ora limitata per valore di causa. In assenza di indicazione contraria si deve ritenere che la prescrizione di cui all’art. 7, comma primo, lett. a), della l. 16 dicembre 1999, n. […]

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Il quesito (del COA di Siracusa) riguarda la possibilità di iscrivere avvocati e praticanti nei relativi albi e registri sulla base di un’autocertificazione dei titoli e delle qualità richieste ai fini dell’iscrizione medesima.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere: “Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’iscrizione sulla base di autocertificazione è senz’altro possibile. Permane in capo all’Ordine l’onere di effettuare successivi controlli sistematici sulla veridicità delle dichiarazione prodotte presso le Amministrazioni di competenza.”. Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 13 luglio […]

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Il Consiglio (di Spoleto) chiede se sia possibile, per una società per azioni controllata interamente da azionista pubblico ed affidataria di pubblico servizio, istituire al proprio interno un ufficio legale.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere: “L’esercizio della professione forense presso enti pubblici è previsto dall’art. 3, quarto comma, del R.D.L. 1578/1933. Ivi si prevede che possano iscriversi nell’apposito elenco speciale annesso all’albo gli avvocati operanti presso ufficî legali istituiti «sotto qualsiasi denominazione e in qualsiasi modo». La dizione è stata interpretata […]

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Il quesito (del COA di Pesaro) riguarda la possibilità per un cittadino svizzero ivi esercente la professione di avvocato di essere iscritto presso un albo italiano degli avvocati.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere: “In assenza di accordi bilaterali specifici sul punto, il soggetto richiedente potrà senz’altro ottenere il riconoscimento del titolo straniero e la dichiarazione di equipollenza con il titolo italiano di “avvocato”, previo l’eventuale espletamento di prove d’esame compensative. Per i cittadini di Paesi extracomunitarî vale il disposto […]

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