Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il COA di Salerno formula quesito in materia di tenuta dell’elenco dei difensori d’ufficio.

    In particolare, chiede di sapere se:
    1. è obbligo assoluto – o mera facoltà – per il Coa di dotarsi di un elenco di “sostituti volontari” che sostituiscano il turnista impedito già nominato, anziché ricorrere, in caso di indisponibilità dello stesso, alle liste liberi già elaborate dal gestionale;
    2. nell’ipotesi di scelta di adozione della suddetta lista, quali adempimenti formali e materiali debbano essere adottati dal Coa;
    3. nell’ipotesi in cui la lista non venga predisposta, quale criterio debba essere adottato in caso di turnista impedito già nominato;
    4. il turnista impedito possa delegare il turno di udienza assegnatogli ex art. 102 c.p.p.

    Al quesito n. 1, come pure ricordato dal COA richiedente, è stata già data risposta con parere n. 47 del 28.11.2023 cui si rinvia. Merita, tuttavia, sottolineare che le uniche liste delle quali il COA deve obbligatoriamente dotarsi sono quelle indicate nell’art. 15 del vigente Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio.
    Il quesito n. 2 ha ad oggetto adempimenti di competenza esclusiva degli Ordini territoriali in considerazione della circostanza che le liste sono dagli stessi direttamente gestite (come pure sottolineato nel 2° cpv del parere n. 47 del 28.11.2023).
    La riposta ai quesiti n. 3 e 4 pure è già stata data nel parere anzi richiamato nella parte in cui si è affermato che (in caso di non istituzione della lista) non è preclusa al difensore “turnista” impedito la possibilità di nominare un sostituto processuale di sua scelta ex art. 102 c.p.p.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 25 del 27 marzo 2026

  • Il COA di Livorno formula quesito in merito al termine per la presentazione della domanda di permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio tramite il portale GDU, con particolare riguardo alla configurabilità di una deroga nei casi di dimostrato malfunzionamento della piattaforma o comunque di problemi tecnici che non abbiano consentito all’iscritto di rispettare detto termine. Chiede di sapere, in particolare “se al COA sia consentito, almeno entro il primo trimestre dell’anno successivo, di confermare la permanenza ora per allora in caso di dimostrazione di impedimenti tecnici o personali non imputabili che non abbiano permesso all’iscritto di rispettare il termine del 31 Dicembre, sulla base dell’indicazione da parte dell’iscritto di 10 udienze dell’anno precedente o comunque di uno degli altri titoli indicati dal Regolamento 12.07.2019.”.

    L’art. 6 (Domanda per la permanenza nell’elenco) del vigente Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio al comma 2 stabilisce testualmente che “2. Il COA di appartenenza dell’istante, ricevuta la istanza di inserimento: a) verifica l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda; b) ove necessario, potrà richiedere l’integrazione di tale documentazione con riferimento all’anno a cui si riferisce la domanda, ovvero all’oggetto dell’autocertificazione prodotta dal richiedente; c) entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente, in assenza di eventuali richieste di integrazioni istruttorie, la trasmette, per il tramite della piattaforma informatica gestionale dedicata, al CNF con parere con parere motivato in merito alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nell’elenco.”.
    Il Consiglio Nazionale Forense, che tiene e cura l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio, delibera la permanenza nell’elenco.
    Al quesito, dunque, deve essere data risposta negativa non rientrando nelle competenze dei Consigli dell’Ordine quella di “confermare” o meno la permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio, residuando in capo ad essi la redazione del parere motivato in merito alla sussistenza dei requisiti per la permanenza.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 27 marzo 2026

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste richiede se “è compatibile con l’iscrizione all’Albo degli Avvocati la posizione di colui che eserciti all’interno di una STP di cui è socio di minoranza attività di consulenza, essendo abilitato a svolgere attività di consulente in forza della prescritta comunicazione di cui all’art. 1 della legge 12 dell’11 gennaio 1979”. In particolare, il COA specifica che, nel caso concreto oggetto della propria analisi, l’avvocato riferisce di voler fornire all’interno della STP esclusivamente attività di consulente del lavoro.

    Come è noto, l’art. 18, comma 1, lett. a) della Legge n. 247/2012, reputa compatibile l’iscrizione di un avvocato nell’albo dei consulenti del lavoro; nello stesso senso, d’altronde, milita anche l’art. 1 della legge n. 12/1979.
    Ciò posto, se è vero che la professione forense in forma societaria va esercitata a mezzo di una STA, è altrettanto vero che un avvocato può esercitare attività professionale di consulente del lavoro e può, dunque, anche partecipare, specie in tale veste, come socio di una STP.
    Ne deriva che è compatibile l’iscrizione all’albo degli avvocati da parte dell’avvocato che eserciti attività di consulenza del lavoro come socio di una STP.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 22 del 27 marzo 2026

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo richiede un parere “in ordine alla possibilità che un Avvocato già cancellato dall’Albo possa assumere la qualità di socio di una STA costituenda o già costituita.

    In particolare, chiede di conoscere se, successivamente alla sua cancellazione, l’Avvocato non più iscritto all’Albo: – possa aderire quale socio non professionista alla compagine societaria di una costituenda o costituita STA, purchè la predetta società rispetti i parametri di cui al comma 2 dell’art. 4- bis della L. 247/2012, lettere a), b) e c) ed inoltre – se il quesito di cui sopra abbia un diverso riscontro nella ipotesi in cui la cancellazione in precedenza eseguita sia volontaria. La richiesta formulata con il presente parere trova giustificazione nella considerazione secondo la quale ammettere – come appare che le norme consentano – che l’Avvocato cancellato possa assumere la qualità di socio di una STA, sia pure con le dovute prescrizioni di cui all’art. 4-bis comma 2 ed invece escludere che l’Avvocato già socio di una STA e successivamente cancellato (o anche sospeso), debba fuoriuscire dalla compagine societaria – come disposto dall’art. 4-bis comma 5 e come chiarito nel parere già reso da Codesto Autorevole CNF in data 16/6/2025 – potrebbe essere ritenuta quale disparità di trattamento”.

    Onde fornire riscontro compiuto al parere richiesto, occorre premettere che il CNF, con parere n. 35 del 16 giugno 2025, pure richiamato dal COA di Palermo, ha avuto modo di evidenziare che fattispecie quali la sospensione, la cancellazione e la radiazione dall’albo di un avvocato costituiscono sempre cause di esclusione automatica del socio dalla STA e non possono essere ridotti a meri “incidenti professionali” privi (in toto o parzialmente) di rilievo sul piano societario.
    Al riguardo, si ribadisce che, ammettendo posizioni meno rigide (causa di esclusione volontaria o esclusione implicante automaticamente la perdita della veste di socio professionista e l’acquisizione della posizione di socio finanziatore), l’avvocato sospeso, cancellato o radiato, potrebbe comunque – magari riequilibrando le percentuali per evitare lo scioglimento della STA – essere non solo socio finanziatore della STA, ma anche amministratore della medesima società.
    Il modello STA, quindi, travalica l’ambito tipicamente societario e involge necessariamente (in un’ottica societariamente transtipica) una funzione, costituzionalmente rilevante, quale quella del diritto di difesa cui attende un avvocato, di modo che, ove questi si trovi nella condizione di non poter più esercitare la professione forense, non può più attendere alla funzione per la quale ha fatto ingresso in società; a ciò si aggiunga che, tra l’altro, l’avvocato è tenuto a seguire regole deontologiche che innalzano viepiù il ruolo di tale professione. Ne deriva che la presenza nella STA di un avvocato sospeso, cancellato o radiato non solo risulterebbe incoerente rispetto alla funzione sociale perseguita dall’ente, non potendo questi esercitare la funzione per la quale è entrato a far parte della compagine sociale, ma andrebbe anche – nelle ipotesi in cui gli sia stata comminata una sanzione inibitoria dell’esercizio della professione – a detrimento della professione nel suo più intimo significato, così svilendo anche i principi di autonomia, indipendenza, dignità e decoro cui tutti gli avvocati sono tenuti.
    La presenza di un avvocato sospeso, cancellato o radiato in un cda di una STA ne potrebbe comunque indirizzare le scelte, il che, alla luce di quanto ampiamente evidenziato nel parere CNF n. 35/2025, appare quanto meno incongruo.
    Si è detto anche che la ratio a fondamento dell’esclusione ha pieno rilievo anche con riguardo agli avvocati sospesi o cancellati in ragione di ipotesi che non scaturiscono da illeciti deontologici (come, ad esempio, la sospensione volontaria di cui all’art. 20, comma 2, L.P. ovvero la cancellazione dall’albo per mancanza del requisito dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17, comma 9, lett. c, e 21 L.P.); e tanto, in ragione della circostanza che tali ultime fattispecie impediscono l’esercizio della professione di avvocato e, pur non scaturendo da un illecito, vengono ricondotte nell’alveo delle cause di esclusione nella prospettiva prioritaria per cui la STA è un mezzo per esercitare in forma collettiva la professione e, solo limitatamente, uno strumento per ottenere la remunerazione dell’investimento. Il tutto, con l’effetto di scioglimento del singolo rapporto sociale allorquando il socio (per scelta o, a maggior ragione, per sanzioni derivanti da illecito deontologico) non sia più nelle condizioni di esercitare la professione forense.
    Ebbene, con il parere n. 35/2025 il CNF ha qualificato la fattispecie del socio di STA sospeso, cancellato o radiato dall’albo come causa esclusione di diritto del socio dalla società, circostanza che di per sé implica l’automatica fuoriuscita del socio dalla compagine sociale; ne deriva che il socio che si trovi in tale situazione non può partecipare alla STA e, dunque, automaticamente subisce l’esclusione. Se ciò è vero, dunque, è anche vero che quel medesimo socio neppure può essere riammesso nella STA o comunque neppure può in generale partecipare ad una STA, in quanto si trova in una situazione di assoluta e genetica incompatibilità.
    In sostanza, la previsione dell’esclusione di diritto (e, dunque, automatica) di un socio nelle ipotesi innanzi dette si traduce anche in un limite all’ammissione di quel medesimo soggetto quale socio della STA; e ciò, anche qualora l’intento di questi sia finanziario e non professionale.
    D’altronde, l’art. 4-bis, comma 5, Legge n. 247/2012 tipizza le cause di esclusione come riferibili a tutti i soci, a prescindere dalla circostanza che essi intendano essere qualificati come soci professionisti o soci finanziatori. Di conseguenza:

    • se un socio, in costanza di partecipazione, viene attinto da sospensione, cancellazione o radiazione dall’albo viene escluso di diritto dalla STA;
    • parimenti, se un aspirante socio è stato attinto da sospensione, cancellazione o radiazione dall’albo professionale, gli è inibita la partecipazione alla STA, in quanto questi è suscettibile, comunque, di essere automaticamente escluso.

    Ebbene, la tesi innanzi citata valorizza la funzione della STA quale strumento di esercizio della professione di avvocato; funzione che travalica la prospettiva meramente riconducibile al lucro quale causa del contratto sociale e che giustifica l’interpretazione dell’art. 4-bis Legge n. 247/2012 non solo in termini di estensione dell’esclusione di diritto del socio a tutte le ipotesi di sospensione, cancellazione e radiazione dall’albo cui è iscritto, ma anche quale sbarramento alla partecipazione sociale in capo a coloro che siano incorsi in tali provvedimenti. Altrimenti opinando, si darebbe la stura alla partecipazione ad una società che ha la funzione di esercitare la professione forense, anche quali soci finanziatori, a soggetti che quella professione non possono esercitarla.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 21 del 27 marzo 2026

  • Il COA di Matera chiede di sapere se la produzione in giudizio ad opera di una parte di sue dichiarazioni rese nel corso di un incontro di mediazione consenta l’utilizzo di quelle dichiarazioni anche in altri giudizi tra le medesime parti.

    In via preliminare, si osserva che l’art. 10, co 1 D.Lgs. n. 28/2010 dispone che “le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni”. Pertanto, l’obbligo di riservatezza di quanto appreso nel corso della mediazione viene meno con il consenso della parte che ha effettuato le dichiarazioni o dalla quale provengono le informazioni. Con l’allegazione o la produzione in giudizio di quelle dichiarazioni o informazioni, in base al principio dispositivo esse vengono acquisite nel processo ed escono dalla disponibilità della parte per far parte del compendio dei fatti e delle prove su cui il Giudice potrà base la propria decisione, con la conseguenza che tale condotta dovrà ritenersi rinunciativa dell’obbligo di riservatezza.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 20 del 17 febbraio 2026

  • Il Coa di Milano ha richiesto parere in ordine alla problematica di cui agli artt. 19 e 22 del d.m. n.55/2014 (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte del d.m. n.147/2022). In particolare, è stato richiesto parere in materia di liquidazione degli onorari per attività stragiudiziale di valore superiore ad euro 520.000,00 – con riferimento al periodo 2017/2022 – nell’ipotesi in cui la pratica meriti aumenti o diminuzioni in base ai parametri generali ex art. 19 del d.m. n. 55/2014.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Il parere riguarda l’interpretazione da dare all’espressione “parametri numerici previsti di cui all’art. 22 del d.m. n. 55/2014” per le controversie di valore superiori ad € 520.000,00. In particolare, se l’aumento o la diminuzione ex art. 19 si applichi (tesi A) solo allo scaglione finale in cui è ricompreso il valore della pratica (in tal caso tutti gli scaglioni precedenti non subiscono modifiche, qualunque aumento o diminuzione meriti la pratica), oppure (tesi B) ogni scaglione abbia un autonomo conteggio ed una autonoma valorizzazione con applicazione dei punti percentuali di aumento o riduzione in base all’art.19.
    Al riguardo, premesso che la dizione “parametro numerico” riportato nell’art. 22 del d.m. n. 55/2014 non ha lo stesso valore del valore medio riportato nell’art.19 dello stesso d.m. (valore medio e parametro numerico non sono sinonimi per indicare la stessa cosa), per la soluzione del parere occorre prendere le mosse dall’art. 12 delle disposizioni preliminari del Codice civile, secondo il quale non si può attribuire ad una norma altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.
    Nel caso di specie, la formulazione letterale dell’art. 22, per gli affari di valore superiore ad € 520.000,00, statuisce che “Alla liquidazione dei compensi per gli affari superiori a euro 520.000,00 si applica il seguente aumento percentuale: per gli affari da euro 520.000.00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.001,00 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad euro 1.000.000,00” e così per gli scaglioni successivi fino a quello finale.
    Stante la riportata formulazione, è da ritenersi conforme alla norma di cui all’art. 22 del dm n. 55/2014 la seconda soluzione (tesi B): ogni scaglione ha un autonomo conteggio ed una autonoma valorizzazione con applicazione dei punti percentuali di aumento o riduzione previsti dall’art. 19 (l’aumento o la diminuzione ex art.19 d.m. n. 55/2014 si applicano ad ognuno degli scaglioni che precedono quello finale); in pratica, il risultato dell’aumento o della diminuzione dello scaglione precedente è la base per il conteggio dello scaglione successivo. Eventuali “eccessi” (in aumento o in diminuzione) possono essere “attenuati” intervenendo sulla percentuale in aumento o in diminuzione di cui all’art. 19. Peraltro, la tesi A) determinerebbe un abbattimento rilevante dei compensi sia rispetto ai parametri in vigore in precedenza che a quelli successivi del 2022, con violazione del principio della continuità dei parametri.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 19 del 17 febbraio 2026

  • Il COA di Pescara chiede di sapere se il verbale dell’incontro di mediazione possa essere sottoscritto analogicamente dalla parte che ha partecipato in presenza all’incontro e digitalmente dalla parte collegata da remoto.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    A seguito dell’introduzione del D.Lgs. n. 149/2022, il quale ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 28/2010, gli incontri di mediazione possono tenersi in due modalità: a) in presenza di tutte le parti coinvolte, comprese i legali, ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 28/2010 e b) telematicamente, ossia con la partecipazione da remoto anche di una sola parte, ai sensi dell’art. 8-bis D.Lgs. n. 28/2010. Nel primo caso, il verbale dell’incontro di mediazione, formato analogicamente, deve essere sottoscritto analogicamente da tutte le parti partecipanti. Nel secondo caso, il verbale dell’incontro di mediazione, ove vi sia il consenso di tutte le parti, deve essere sottoscritto digitalmente da tutte le parti, sia che esse abbiano partecipato in presenza sia che abbiamo partecipato da remoto. Infatti, i commi 1, 2 e 3 dell’art. 8-bis dispongono che gli atti del procedimento della mediazione svolta in modalità telematica sono formati su documento informatico, sono sottoscritti nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale) e la loro conservazione è svolta con modalità telematiche. In ogni caso, si evidenzia che ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. q) D.M. n. 150/2023 gli organismi di mediazione devono garantire “la disponibilità di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall’articolo 8-bis del decreto legislativo” e, quindi, anche di sistemi di firma digitale ‘one shot’, in modo da consentire la sottoscrizione del verbale e degli accordi anche alle parti che non sono dotate di firma digitale.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 18 del 17 febbraio 2026

  • Il Comune di Eboli formula quesito in merito alla gestione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati dipendenti dell’ente iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 23 della legge n. 247/12, con particolare riferimento all’uso dell’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Consiglio dell’Ordine ovvero all’uso dell’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio, ciò che assicurerebbe un flusso centralizzato di comunicazioni, anche evitando l’eventuale uso promiscuo (personale/istituzionale) dell’indirizzo di posta elettronica certificata.

    La risposta è resa nei termini seguenti, esclusivamente in relazione ai profili rilevanti per l’ordinamento forense.
    Ai sensi dell’articolo 23 della legge professionale forense, l’avvocato dipendente di ente pubblico è iscritto in apposito elenco speciale ed esercita la professione forense esclusivamente nella “trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente”. Pertanto, al di fuori da tale ambito l’avvocato dipendente di ente pubblico non può esercitare la professione.
    Allo stesso tempo, in sede di iscrizione nell’elenco speciale l’avvocato è tenuto a comunicare al COA di appartenenza un indirizzo di posta elettronica certificata (artt. 1 e 2 del d.m. n. 178/2016) dedicato all’esercizio della professione. Tale indirizzo deve essere personale e non può, quindi, essere attribuito in via generica all’ufficio cui il professionista appartiene.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 17 del 17 febbraio 2026

  • Il COA di Venezia chiede di sapere “Se l’avvocato specialista possa decidere di rinunciarvi per motivi svincolati dal limite massimo di cui all’art. 6 comma 3, con facoltà di rinnovo della domanda anche senza che sia decorso il termine di cui al combinato disposto di cui all’articolo 12 ultimo comma e articolo 6 comma 2 lettera c), ed in caso positivo quale sia l’ente destinatario della relativa istanza di cancellazione; se l’attività di insegnamento nella materia di specializzazione quale professore universitario a contratto possa considerarsi utile e valida ai fini della formazione specialistica finalizzata al mantenimento del titolo”.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Con il primo quesito viene chiesto “Se l’avvocato specialista possa decidere di rinunciarvi per motivi svincolati dal limite massimo di cui all’art. 6 comma 3, con facoltà di rinnovo della domanda anche senza che sia decorso il termine di cui al combinato disposto di cui all’articolo 12 ultimo comma e articolo 6 comma 2 lettera c), ed in caso positivo quale sia l’ente destinatario della relativa istanza di cancellazione”.
    L’art. 3, comma 1, del d.m. 144 del 2015 e ss. ii. e mm. stabilisce che l’avvocato può conseguir il titolo di specialista in non più di due settori di specializzazione. Il dato testuale porta a ritenere che qualora il titolo di specialista sia stato conseguito in due tra i settori di specializzazione di cui al medesimo art. 3, l’avvocato possa sempre rinunciare ad uno di essi. Tale opzione interpretativa si ritiene debba valere anche qualora il titolo di specialista sia stato conseguito in un solo settore di specializzazione. Conforta la detta interpretazione la formulazione dell’art. 6, comma 3, del citato d.m. 144 del 2015 e ss. ii. e mm. che disciplina il caso in cui l’avvocato, già riconosciuto specialista in uno o due settori di specializzazione, rinunci anche solo ad uno di essi per conseguire la specializzazione in un altro tra i settori di specializzazione di cui all’art. 3, comma 1, del d.m. citato. L’avvocato, dunque, può sempre rinunciare al riconoscimento del titolo di specialista anche qualora sia riconosciuto tale in un solo settore di specializzazione.
    Qualora l’avvocato sia stato riconosciuto specialista in un solo settore di specializzazione, ed espressamente rinunzi ad esso, perde il titolo. In questo caso il titolo potrà essere conseguito nuovamente secondo le modalità stabilite dall’ art. 6 del d.m. citato. Qualora sia stato riconosciuto specialista in due settori di specializzazione e rinunci ad uno solo di essi, l’avvocato non perde il titolo nel settore di specializzazione a cui non ha rinunciato. Sia nell’uno che nell’altro caso, l’avvocato può sempre presentare una nuova domanda per il riconoscimento del titolo di avvocato di specialista ai sensi del citato art. 6 dovendo comunque dimostrare la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla medesima disposizione e nel rispetto del limite di cui al comma 3 del medesimo art. 6.
    La rinuncia su base volontaria può sempre essere richiesta ad istanza di parte secondo le seguenti modalità: l’istanza deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che tiene l’elenco di cui all’art. 5 del d.m. cit.. Il Consiglio dell’Ordine, senza indugio, trasmette l’istanza al Consiglio Nazionale Forense che delibera ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d.m. citato.
    Al caso della rinuncia al titolo di avvocato specialista è assimilabile, dal punto di vista procedimentale, quello della cancellazione volontaria dall’elenco. Quindi anche in caso di cancellazione volontaria dall’elenco di cui all’art. 5 del d.m. cit., l’istanza deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che tiene l’elenco di cui all’art. 5 del d.m. cit. Il Consiglio dell’Ordine, senza indugio, trasmette l’istanza al Consiglio Nazionale Forense che delibera ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d.m. citato.
    Con il secondo quesito viene chiesto: “Se l’attività di insegnamento nella materia di specializzazione quale professore universitario a contratto possa considerarsi utile e valida ai fini della formazione specialistica finalizzata al mantenimento del titolo”.
    La risposta è resa nei seguenti termini.
    L’art. 9, comma 1, del d.m. 144 del 2015 e ss. ii. e mm. stabilisce che “1. L’avvocato specialista, ogni tre anni dall’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 5, dichiara e documenta al consiglio dell’ordine d’appartenenza l’adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11.”.
    L’art. 10, comma 2, del d.m. cit. “2. Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l’avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.”.
    Il combinato disposto delle due citate previsioni conduce ad escludere che l’attività di insegnamento nella materia di specializzazione quale professore universitario a contratto possa considerarsi utile e valida ai fini della formazione specialistica finalizzata al mantenimento del titolo.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 16 del 17 febbraio 2026

  • Il COA di Bologna chiede di sapere se possa rimanere iscritto nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici l’avvocato che sia stato temporaneamente comandato dal proprio datore di lavoro a ricoprire l’incarico di dirigente dell’ufficio legale di altro ente, con l’esclusione di attività di difesa in sede giurisdizionale.

    Si deve osservare, preliminarmente, che – sul piano meramente formale – il comando presso altra amministrazione non determina il venir meno del rapporto con l’amministrazione che dispone il comando.
    Si tratta dunque di verificare se, e in che termini, la fattispecie del comando incida sul vincolo di esclusività nella trattazione degli affari legali dell’ente di appartenenza, prescritta dall’articolo 23 della legge professionale forense.
    Nel parere n. 37 del 17 ottobre 2022 (che richiama sul punto il parere n. 21/2013) si è ritenuto – in relazione alla creazione di un ufficio legale comune a più enti – che l’adozione di tale formula organizzativa non potesse far venir meno il vincolo di esclusività, sicché gli avvocati – pur destinati all’ufficio legale comune – avrebbero dovuto continuare a svolgere la loro attività “sempre e solo, come vuole la disciplina dell’ordinamento forense, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente da cui dipendono”.
    Facendo buon governo di tali principi, lo stesso deve dirsi, pertanto, anche per l’avvocato comandato presso altro ente.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 15 del 27 gennaio 2026