Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il COA di Torre Annunziata formula quesito in merito alla possibilità di disporre l’esonero dal pagamento della quota di iscrizione ovvero il suo pagamento in forma ridotta a favore degli iscritti titolari di benefici e agevolazioni ai sensi della legge n. 104/1992.

    Sul punto, non può che ricordarsi che – ai sensi dell’articolo 29, commi 3 e 4 della legge n. 247/12 – la determinazione dell’ammontare del contributo di iscrizione rientra nella piena discrezionalità del Consiglio dell’Ordine, con l’unico limite (previsto dal comma 4) che l’entità dei contributi sia fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.
    Pertanto, il dubbio di cui al quesito si risolve integralmente entro la sfera di azione discrezionale del COA richiedente, che può adottare determinazioni in materia, fermo restando l’obbligo di adeguata motivazione.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 45 del 25 luglio 2025

  • Il COA di Cagliari chiede di sapere se il magistrato onorario che abbia optato per il regime di esclusività ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge n. 51/2025 possa sospendersi volontariamente dall’esercizio della professione ovvero debba essere ritenuto incompatibile ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 247/12

    L’articolo 3, comma 3 della legge n. 51/2025 prevede, in via transitoria, che i magistrati onorari confermati che non abbiano ancora esercitato l’opzione per il regime di esclusività di cui al comma 6 dell’articolo 29 del d.lgs. n. 116/2017, possano, in aggiunta a quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo, chiedere di esercitare l’opzione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
    L’articolo 29 del d.lgs. n. 116/2017 – cui l’articolo 3, comma 3 della legge n. 51/2025 rinvia – ha istituito il ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio. In particolare, i commi 6 e 9 dell’articolo 29 prevedono che i magistrati onorari in servizio inclusi nel predetto ruolo possano esercitare l’opzione di esclusività. L’esercizio di tale opzione comporta l’insorgere delle incompatibilità di funzioni previste dall’articolo 16 dell’ordinamento giudiziario per i magistrati in servizio e, quindi, l’incompatibilità con lo svolgimento di qualunque ulteriore attività lavorativa. Deve per tanto dedursene che il magistrato onorario ormai in servizio che opti per il regime di esclusività non possa contemporaneamente rimanere iscritto nell’albo degli avvocati; né tale causa di incompatibilità può essere superata mediante l’esercizio della sospensione volontaria, in quanto – per orientamento consolidato del CNF – la sospensione volontaria può essere chiesta in ogni momento dall’iscritto, senza vincoli di durata e per qualunque motivo, ma restano operanti – anche nel periodo di sospensione – le cause di incompatibilità (pareri 7/2024, 36/2022).

    Consiglio nazionale forense, parere n. 44 del 25 luglio 2025

  • Il COA di Rimini chiede di sapere se l’avvocato possa ricoprire la carica di consigliere di amministrazione di una cooperativa sociale senza scopo di lucro e a mutualità prevalente, senza poteri gestori e mantenendo poteri meramente rappresentativi

    L’assenza di poteri di gestione – unitamente alla finalità non commerciale della società di cui al quesito – consentono di ritenere le attività compatibili con l’esercizio della professione di avvocato. Come ribadito da ultimo nel parere n. 28/2023, oltre al divieto di esercitare poteri gestori, “il discrimine tra attività compatibili o meno con l’esercizio della professione sta nella loro natura commerciale e, più in generale, nel loro carattere lucrativo”.
    La risposta al quesito proposto è pertanto di segno positivo.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 43 del 25 luglio 2025

  • La Comunità montana “Tanagro-Alto e Medio Sele” formula quesito in merito alla necessità di richiedere certificazione di regolarità contributiva (DURC) in caso di conferimento diretto – senza evidenza pubblica – di incarichi di natura fiduciaria ad avvocati.

    A partire dal 2015, la posizione del Consiglio Nazionale Forense si è orientata costantemente nel senso di escludere che l’avvocato al quale debbano venire liquidati compensi da parte di enti pubblici sia tenuto a esibire il documento unico di regolarità contributiva (d’ora in poi DURC), previsto e disciplinato dall’art. 2, comma 2, del D. L. n. 210/2002 e già richiamato dal previgente codice degli appalti (d. lgs. n. 50/2016) e, oggi, dal nuovo codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 36/2023). In particolare, come noto, l’esibizione del documento unico di regolarità contributiva è, in sintesi estrema, una delle condizioni che la legge pone alle imprese per poter partecipare all’assegnazione di contratti e/o appalti da parte delle pubbliche amministrazioni; e ciò al fine di assicurare che il contraente con cui le PP. AA. entri in relazione sia affidabile sul piano contributivo.
    Tale posizione, in particolare, è stata espressa nel parere n. 69/2015 e successivamente confermata con il parere reso nella seduta del 22 ottobre 2021 e successivamente trasmesso a tutti i COA in data 19 novembre 2021, ove si ribadisce che «il DURC non [può] essere validamente richiesto agli avvocati, e al contempo, allo scopo di non frapporre ostacoli e/o difficoltà all’esercizio professionale da parte degli avvocati affidatari di incarichi da parte di PP.AA., ritiene utile segnalare agli iscritti la disponibilità della Cassa forense al rilascio di documentazione analoga al cd. DURC».
    Si deve tuttavia segnalare che l’orientamento della giurisprudenza amministrativa è di segno diverso, come da ultimo ribadito da Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 2 aprile 2025, n. 2776.
    In conclusione, per quanto il Consiglio Nazionale Forense continui a ritenere che non sussistano ragioni valide per discostarsi dal proprio orientamento, non si può non prendere atto del diverso orientamento della giurisprudenza amministrativa, e continuare a segnalare agli ordini ed agli iscritti che la Cassa forense da tempo rilascia documentazione analoga al DURC, che viene accettata dalle stazioni appaltanti.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 42 del 25 luglio 2025

  • Il COA di Messina chiede di sapere se “la previsione ‘limiti di reddito’ di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, comma 3, in un quadro di interpretazione costituzionalmente orientato, debba includere nel relativo calcolo anche la partecipazione in società che non abbiano prodotto utili nell’anno reddituale di riferimento, con espresso riferimento nella relativa dichiarazione resa dall’istante”.

    L’art. 76, comma 3, d.P.R. 115/2002, individua il perimetro entro cui determinare i limiti di reddito, prescrivendo che si debba tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. In proposito, l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità è granitica (si veda per tutte, Cassazione penale, sez. IV, 06/11/2024, n. 4373).
    Il tenore letterale della previsione e l’interpretazione che, nel tempo, ne è stata fornita dalla Suprema Corte (cfr. tra le altre Cassazione civile, sez. II, 21/12/2021, n. 40970; Cassazione penale, sez. IV, 21/04/2021, n. 31436; Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2020, n. 15458) non consente di escludere, ai fini della determinazione del reddito, la partecipazione in società che non abbiano prodotto utili nell’anno reddituale di riferimento.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 40 del 25 luglio 2025

  • Il COA di Roma chiede di sapere “se sia consentita l’iscrizione per trasferimento di avvocato proveniente da altro foro qualora risulti – da parte del foro di provenienza – l’attestazione relativa alla pendenza di procedimenti disciplinari”.

    Il Consiglio Nazionale Forense ha sin qui ritenuto che ostasse – all’iscrizione per trasferimento – il divieto di cancellazione per pendenza di procedimento disciplinare di cui all’articolo 57 della legge n. 247/12.
    Orbene, come noto, la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 70/2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della predetta disposizione, precisando altresì che per effetto della cancellazione – e fino a quando il legislatore non rinverrà un diverso punto di equilibrio tra i diversi interessi in gioco – il procedimento disciplinare non potrà che estinguersi atteso il venir meno della potestà disciplinare nei confronti del soggetto non più iscritto all’ordine professionale.
    Occorre dunque valutare se, e in che termini, a seguito della richiamata pronuncia, possa procedersi all’iscrizione per trasferimento anche in caso di pendenza di procedimento disciplinare, a ciò non ostando più il divieto, ormai dichiarato costituzionalmente illegittimo.
    Nel procedimento di iscrizione per trasferimento, la cancellazione si pone quale momento intermedio e funzionale alla successiva nuova iscrizione nell’albo. Nell’interesse dell’iscritto, peraltro, gli effetti della cancellazione non possono che prodursi dal momento della successiva iscrizione nell’ordine prescelto, per assicurare la piena continuità nell’iscrizione sia al fine di non provocare fratture nel legittimo esercizio dell’attività professionale, sia per assicurare piena continuità nel computo dell’anzianità.
    A ciò consegue che, a differenza della cancellazione ordinaria, in questo caso – ponendosi la cancellazione quale adempimento funzionale al trasferimento presso altro ordine – essa non provochi l’estinzione del procedimento disciplinare determinandosi una continuativa e mai interrotta permanenza nell’albo dell’iscritto. Pertanto, potrà procedersi all’iscrizione per trasferimento senza che ciò dispieghi alcun effetto sull’esistenza del procedimento disciplinare, che rimarrà radicato presso il CDD procedente nel rispetto, peraltro, dei criteri di competenza recato dall’art. 51 c. 2 della l. n. 247 che individua alternativamente come competenti il «consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l’avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare», fermo restando il criterio di prevenzione.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 39 del 20 giugno 2025

  • Il COA di Isernia chiede di sapere se un addetto all’UPP, non iscritto al Registro Praticanti Avvocati al momento dell’assunzione e che si iscrive soltanto ora al predetto Registro, debba svolgere 18 mesi di pratica forense presso uno studio professionale o possa avvalersi del ricongiungimento del periodo svolto presso l’UPP con la pratica forense e, quindi, svolgere soltanto 6 mesi di pratica.

    Con il proprio parere del 29 aprile 2022, inviato ai COA con lettera circolare del 10 maggio 2022 (https://www.consiglionazionaleforense.it/circolare/-/asset_publisher/kMVA2gYd0yW5/content/comunicazione-ai-coa-addetti-all-ufficio-per-il-processo-10-5-2022- ), il CNF ha chiarito che:

    non è possibile ritenere che l’assunzione presso l’ufficio per il processo comporti la sospensione del tirocinio, anche considerando che la sospensione sarebbe pregiudizievole per il praticante. Tale conclusione è peraltro coerente, in primo luogo, con la circostanza che l’ordinamento forense non prevede possibilità alcuna di sospensione del tirocinio (il quale viceversa può essere interrotto fino a sei mesi ovvero, per un periodo ultrasemestrale ma solo in presenza di giusta causa). In secondo luogo, essa è in linea con l’articolo 41, comma 4 della legge n. 247/12, a mente del quale: “il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”. L’insussistenza di una specifica clausola di incompatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e l’attività di lavoro subordinato, in particolare, consentirà al praticante di continuare a svolgere il tirocinio, salvo restando – da un lato – il potere del Consiglio dell’Ordine di verificare, in concreto, l’effettivo svolgimento del tirocinio e, dall’altro, la salvaguardia recata dall’ultimo periodo del comma 2-bis che – in ogni caso – prevede che il praticante possa ricongiungere il periodo trascorso alle dipendenze dell’ufficio del processo con il periodo di tirocinio per l’accesso alla professione. Tale disposizione potrà applicarsi senz’altro all’ipotesi in cui il praticante decida di interrompere il tirocinio ovvero addirittura di cancellarsi volontariamente dal registro, ma potrà trovare applicazione anche nel caso di eventuali valutazioni negative da parte del COA con riferimento a singoli semestri le quali, in altri termini, non potranno inficiare il diritto al ricongiungimento, sancito dalla disposizione in parola.

    L’articolo 11, comma 2-bis, ultimo periodo del d.l. n. 80/2011 dispone in particolare che: “Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all’ufficio per il processo, anche nel caso in cui l’ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell’ordine presso il quale risulti iscritto”.
    La disposizione richiamata ha riguardo, con ogni evidenza, alla situazione del praticante già iscritto nel Registro al momento dell’assunzione presso l’ufficio del processo. Essa si pone l’obiettivo di garantire che l’assunzione alle dipendenze dell’ufficio del processo non possa aver l’effetto di interrompere il tirocinio, che tuttavia deve essere svolto per intero. Essa, pertanto, non può avere l’effetto di esonerare il praticante dallo svolgimento di un periodo di tirocinio e, dunque, non può trovare applicazione nella fattispecie di cui al quesito.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 38 del 16 giugno 2025

  • Il COA di Velletri chiede di sapere se, in relazione alla domanda di sospensione volontaria presentata da un iscritto ai sensi dell’art. 20, comma 2 della legge professionale n. 247/2012, in difetto di una deliberazione del Consiglio dell’Ordine nei trenta giorni successivi dalla data di presentazione della domanda di sospensione si possa formare il silenzio assenso di cui all’art. 20 della legge 241/1990. Con un secondo quesito, chiede altresì di sapere se la domanda di sospensione volontaria possa essere accolta in costanza di titolarità di un incarico professionale comportante la temporanea e provvisoria assegnazione ad un incarico con compiti gestionali in sostituzione di altro dipendente dell’ente, oppure si debba procedere con l’avvio del procedimento di cancellazione per sopravvenuta perdita dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel citato elenco speciale.

    Con riferimento al primo quesito, si osserva che – in assenza di una esplicita previsione al riguardo – non può ritenersi che sulla domanda di sospensione volontaria possa formarsi il silenzio assenso. Tale eventualità deve essere esclusa, nella materia della tenuta degli albi, anche alla luce di quanto previsto – ad esempio – dall’articolo 17, comma 7 che prevede che, nel caso in cui il COA non si pronunci entro trenta giorni sulla domanda di iscrizione, l’interessato possa ricorrere al Consiglio Nazionale Forense nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per provvedere. Peraltro, come ritenuto sin dal parere n. 53/2001 in relazione ai provvedimenti di tenuta degli albi, gli effetti della sospensione potranno retroagire alla data della domanda.
    Con riferimento al secondo quesito, non può che ricordarsi che, per orientamento consolidato del CNF, la sospensione volontaria può essere chiesta in ogni momento dall’iscritto, senza vincoli di durata e per qualunque motivo, ma restano operanti – anche nel periodo di sospensione – le cause di incompatibilità (pareri 7/2024, 36/2022). Se ne ricava che si debba procedere con l’avvio del procedimento di cancellazione per sopravvenuta perdita dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco speciale.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 37 del 16 giugno 2025

  • Il COA di Vicenza formula quesito in merito alla compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’iscrizione presso l’Ordine degli Ingegneri.

    Sul punto, non può che ricordarsi che l’articolo 18, comma 1, lettera a) della legge n. 247/12, consente unicamente l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro.
    Considerato che le cause di incompatibilità – e le relative eccezioni – sono tassative e di stretta interpretazione, al quesito deve essere data risposta negativa.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 36 del 16 giugno 2025

  • Il COA di Palermo formula quesito in merito in ordine alle possibili conseguenze della sospensione dall’albo di un Avvocato che sia socio di una STA. In particolare, chiede di sapere se, ad esito della sua sospensione, l’Avvocato socio di una STA debba essere escluso dalla società di cui è socio, in virtù di quanto previsto dall’art. 4-bis, comma 5, L. 247/2012, ovvero, pur non potendo esercitare l’attività in forza della sospensione, possa mantenere la qualità di socio della medesima e, in tal caso, in che veste. Inoltre, chiede di sapere se il quesito abbia un diverso riscontro nella ipotesi di sospensione volontaria dell’Avvocato.

    Il quesito attiene agli effetti dell’esclusione del socio avvocato dalla STA di cui all’art. 4-bis, comma 5, L.P., a mente del quale “La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1”.
    In particolare, in ragione del tenore della norma, è necessario comprendere:
    (i) se la causa di esclusione indicata operi di diritto (cd. “esclusione automatica”) ovvero per volontà degli altri soci (causa di esclusione che giustifica una scelta degli altri soci di espellere dalla compagine il socio sospeso, cancellato o radiato); in quest’ultimo caso, ove non intervenisse la scelta degli altri soci, il socio-avvocato, pur non potendo esercitare la professione, potrebbe teoricamente rimanere in società quale socio di capitali;
    (ii) comunque, anche ove si trattasse di una causa di esclusione di diritto, se l’esclusione implichi l’espulsione del socio-avvocato ovvero solo l’esclusione dalla categoria dei soci professionisti, consentendogli di rimanere in società come socio di capitali.
    Le tesi meno rigide (esclusione volontaria ovvero esclusione di diritto dalla categoria dei soci professionisti) potrebbero trovare una sponda nel principio di libertà di iniziativa economica, giacché l’avvocato sospeso, cancellato o radiato non potrebbe esercitare la professione, il che gli impedirebbe di nuocere alla collettività; di conseguenza, la sua permanenza nella compagine sociale come socio di capitali gli lascerebbe la possibilità di remunerare il proprio investimento e null’altro. Peraltro, a margine la circostanza che alcuni modelli societari (come la s.p.a.) non prevedono l’istituto della esclusione, la conseguenza dell’esclusione sarebbe comunque quella di riconoscere al socio escluso la liquidazione della quota, con i rischi correlati alla riduzione del patrimonio sociale in forza della liquidazione dovuta al socio escluso.
    Una simile ratio, tuttavia, avalla la considerazione di una STA come strumento di impresa prima ancora che come mezzo organizzato di esercizio dell’attività di avvocato.
    La tesi più rigorosa, invece, si fonda proprio sulla prospettiva della STA come mezzo di esercizio dell’attività professionale, di talché il passaggio dalla categoria dei soci avvocati a quella dei soci finanziatori, oltre ad alterare le percentuali di cui al comma 2 del medesimo art. 4-bis (almeno i due terzi del capitale e dei diritti di voto devono essere appannaggio di soci professionisti e la maggioranza dei componenti dell’organo di gestione deve essere rappresentata da soci avvocati), impedisce di ricondurre il fenomeno nell’alveo della professione intellettuale, riducendo la valenza di fattispecie gravi quali la sospensione, la cancellazione e la radiazione a meri “incidenti professionali” privi (in toto o parzialmente) di incidenza sul piano societario.
    Quest’ultima tesi va preferita.
    D’altronde, si pensi alla circostanza che, ammettendo una delle due posizioni meno rigide (causa di esclusione volontaria o esclusione implicante automaticamente la perdita della veste di socio professionista e l’acquisizione della posizione di socio finanziatore), l’avvocato sospeso, cancellato o radiato, potrebbe comunque – magari riequilibrando le percentuali per evitare lo scioglimento della STA – essere non solo socio finanziatore della STA, ma anche (addirittura) amministratore.
    Ebbene, la fattispecie STA travalica l’ambito tipicamente societario e involge necessariamente (in un’ottica societariamente transtipica) una funzione, costituzionalmente rilevante, quale quella del diritto di difesa cui attende un avvocato, di modo che, ove questi si trovi nella condizione di non poter più esercitare la professione forense, non può più attendere alla funzione per la quale ha fatto ingresso in società; a ciò si aggiunga che, tra l’altro, l’avvocato è tenuto a seguire regole deontologiche che innalzano viepiù il ruolo di tale professione. Ne deriva che la presenza nella STA di un avvocato sospeso, cancellato o radiato non solo risulterebbe incoerente rispetto alla funzione sociale, non potendo questi esercitare la funzione per la quale è entrato a far parte della compagine sociale, ma andrebbe anche – nelle ipotesi in cui gli sia stata comminata una sanzione inibitoria dell’esercizio della professione – a detrimento della professione nel suo più intimo significato, così svilendo anche i principi di autonomia, indipendenza, dignità e decoro cui tutti gli avvocati sono tenuti.
    Insomma, le tesi meno rigide sviliscono il ruolo dell’avvocato; d’altronde, l’avvocato attinto da una sanzione deontologica, dopo averla scontata ovvero dopo aver seguito l’iter previsto di volta in volta dalla L.P., potrebbe (ciò vale anche per l’avvocato radiato ai sensi dell’art. 62, comma 10, L.P.) esercitare nuovamente la professione in forma individuale, avendo ottenuto una remunerazione per l’investimento societario perso in ragione dell’esclusione automatica. Mi sembra, quindi, che la tesi qui sostenuta sia comunque equilibrata anche rispetto ai diritti del socio escluso.
    A ciò si aggiunga che la presenza di un avvocato sospeso, cancellato o radiato in un cda di una STA ne potrebbe comunque indirizzare le scelte, il che, alla luce di quanto innanzi, appare quanto meno incongruo.
    Ciò posto, dunque, rientrano nella fattispecie legittimante l’esclusione ex art. 4-bis, comma 5, anche alcune ipotesi che non scaturiscono da illeciti deontologici, come, ad esempio, la sospensione volontaria di cui all’art. 20, comma 2, L.P. ovvero la cancellazione dall’albo; anche queste ultime fattispecie precludono l’esercizio della professione di avvocato e, pur non scaturendo da un illecito, vengono ricondotte nell’alveo delle cause di esclusione nella prospettiva prioritaria per cui la STA è un mezzo per esercitare in forma collettiva la professione e, solo limitatamente, uno strumento per ottenere la remunerazione dell’investimento. Il tutto, con l’effetto che si scioglie il singolo rapporto sociale del socio avvocato allorquando questi (per scelta o, a maggior ragione, per sanzioni derivanti da illecito deontologico) non sia più nelle condizioni di esercitare la professione forense.
    In definitiva:
    (i) La STA è uno strumento di esercizio della professione, sicché l’utilizzo del modello societario rappresenta solo un mezzo per meglio esercitare la professione di avvocato, di modo che tale funzione travalica la prospettiva meramente riconducibile al lucro quale causa del contratto sociale;
    (ii) Tale funzione giustifica la norma sulla esclusione dalla compagine sociale del socio che sia stato sospeso, cancellato o radiato dall’albo, siccome dettata a tutela della funzione sociale svolta dall’avvocato anche a mezzo di collettività organizzate, di modo che trattasi di una esclusione di diritto e automatica dalla compagine sociale;
    (iii) L’esclusione di diritto del socio avvocato sospeso, cancellato o radiato dall’albo, quindi, si applica – in ragione della funzione specifica di tali società – a prescindere dal modello di società prescelto, sicché, nell’ipotesi in cui il modello societario non preveda di per sé la possibilità di escludere un socio, l’esclusione di diritto del socio-avvocato ai sensi dell’art. 4-bis, comma 5, L.P. rappresenta una norma integrativa della fattispecie;
    (iv) La norma citata, quindi, si applica anche nelle ipotesi di sospensione volontaria dall’albo;
    (v) Il socio escluso avrà comunque diritto alla liquidazione della quota, il che rappresenta non solo un “lasciapassare” economico rispetto allo scioglimento del rapporto sociale, ma anche un fattore di equilibrio rispetto alla scelta rigida assunta dal legislatore.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 35 del 16 giugno 2025