E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (Nella specie, 15 giorni ex art. 37 RDL 1578/1933, trattandosi di ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall’albo). Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mascherin), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 12