L’avvocato può indicare i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, ma l’affermazione di una propria “specializzazione” presuppone l’ottenimento del relativo diploma conseguito presso un istituto universitario (Nel caso di specie, in un’intervista pubblicata da un quotidiano, l’incolpato aveva dichiarato “il mio studio è specializzato in responsabilità medica ed ospedaliera, famiglia, casa e contratti, infortunistica stradale, consulenza alle aziende, immigrazione, recupero credito e consulenza bancaria”, senza tuttavia essere in possesso dei relativi diplomi universitari, ed invocando l’uso atecnico del termine “specializzato”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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I limiti alla “pubblicità” informativa
Il D.L. n. 223 del 2006, art. 2, conv. con L. n. 248 del 2006, ha abrogato le disposizioni legislative che prevedevano, per le attività libero-professionali, divieti anche parziali di svolgere pubblicità informativa. Sennonchè diversa questione dal diritto a poter fare pubblicità informativa della propria attività professionale è quella che le modalità ed il contenuto di tale pubblicità non devono assumere i connotati della “pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa”, né possono ledere la dignità e al decoro professionale, in quanto i fatti lesivi di tali valori integrano illecito disciplinare (Nel caso di specie, l’incolpato aveva esposto sulla facciata esterna del proprio studio legale una targa recante la dicitura “Studio legale – paghi solo in caso di vittoria”, ma in realtà era previsto il pagamento di somme, anche se a titolo di rimborsi spese, peraltro non predeterminate e non verificabili da alcuno. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 20 marzo 2014, n. 39
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cass., s.u., 18 novembre 2010, n. 23287. -
Intervista ad un quotidiano e divieto di pubblicità deontologicamente rilevante
Non comporta alcuna violazione deontologica l’intervista apparsa su un quotidiano quando si escluda “l’intenzionalità” dell’incolpato di farsi pubblicità in violazione delle norme deontologiche.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 20 marzo 2014, n. 39
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 2 marzo 2012, n. 48. -
La corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare
Deve escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare, allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere della eterogeneità rispetto a quello contestato, sicchè la nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste nel solo caso in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né l’individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 20 marzo 2014, n. 39
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, 15 settembre 2010, n. 61. -
La corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non deve essere effettuata alla stregua di un confronto meramente formale perché, vertendosi in tema di garanzie e di difesa, la violazione di detto principio non sussiste allorché l’incolpato, attraverso l’iter processuale, abbia avuto conoscenza dell’addebito e sia stato posto in condizione di difendersi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 20 marzo 2014, n. 39
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cass., s.u., 12 marzo 2004, n. 5038; Cass., s.u., 26 aprile 2000, n. 289. -
La mancata comunicazione al PM del provvedimento di apertura del procedimento disciplinare
Il procedimento disciplinare davanti al C.O.A. ha natura amministrativa, sicché la mancata comunicazione al P.M. del provvedimento di apertura del procedimento stesso non determina alcuna nullità, tanto più che la presenza del P.M. nel procedimento disciplinare è solo facoltativa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), sentenza del 20 marzo 2014, n. 38
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), sentenza del 20 marzo 2014, n. 37. -
La non immediata comunicazione all’incolpato dell’apertura del procedimento disciplinare
La mancata immediata comunicazione all’interessato dell’avviso di incolpazione non è causa di nullità, perché nessuna norma qualifica come perentorio il termine per la comunicazione all’incolpato del procedimento di apertura del procedimento disciplinare, né tantomeno irroga la sanzione della nullità di una comunicazione che non sia “immediata” (Nel caso di specie, la comunicazione in questione veniva fatta all’interessato a distanza di meno di due mesi dalla data della deliberazione di apertura del procedimento disciplinare, senza peraltro pregiudicare in alcun modo il diritto di difesa dello stesso incolpato stesso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), sentenza del 20 marzo 2014, n. 38
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), sentenza del 20 marzo 2014, n. 37. -
L’indicazione dei fatti contestati all’incolpato
Le norme che regolamentano la fase sommaria disciplinare o pre-procedimentale non impongono la minuziosa e specifica indicazione dei fatti contestati all’incolpando, essendo sufficiente l’enunciazione sommaria dei fatti stessi e solo successivamente, con l’eventuale citazione a comparire dell’incolpato davanti al Consiglio dell’Ordine, la menzione circostanziata degli addebiti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), sentenza del 20 marzo 2014, n. 38
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), sentenza del 20 marzo 2014, n. 37. -
La mancata comunicazione al PM del provvedimento di apertura del procedimento disciplinare
Il procedimento disciplinare davanti al C.O.A. ha natura amministrativa, sicché la mancata comunicazione al P.M. del provvedimento di apertura del procedimento stesso non determina alcuna nullità, tanto più che la presenza del P.M. nel procedimento disciplinare è solo facoltativa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), sentenza del 20 marzo 2014, n. 37
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La non immediata comunicazione all’incolpato dell’apertura del procedimento disciplinare
La mancata immediata comunicazione all’interessato dell’avviso di incolpazione non è causa di nullità, perché nessuna norma qualifica come perentorio il termine per la comunicazione all’incolpato del procedimento di apertura del procedimento disciplinare, né tantomeno irroga la sanzione della nullità di una comunicazione che non sia “immediata” (Nel caso di specie, la comunicazione in questione veniva fatta all’interessato a distanza di meno di due mesi dalla data della deliberazione di apertura del procedimento disciplinare, senza peraltro pregiudicare in alcun modo il diritto di difesa dello stesso incolpato stesso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), sentenza del 20 marzo 2014, n. 37