Le decisioni del C.d.O. vengono pubblicate mediante deposito in segreteria e successivamente notificate all’interessato, mentre non c’è alcuna norma che nel procedimento disciplinare preveda l’obbligo della lettura del dispositivo della decisione al termine della seduta, considerato, peraltro, che il dispositivo non è atto autonomo che possa in alcun modo sostituire la formale e finale decisione. […]