Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Decisione disciplinare: necessaria la firma del Presidente e del Segretario in carica al momento del deposito

    Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario in carica al momento del deposito della decisione, anche se questi non fossero stati in carica, nemmeno quali componenti del collegio, al tempo in cui fu assunta la deliberazione (artt. 44 e 51 r.d. n. 37/1934).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 10 marzo 2015, n. 16

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morgese), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 151

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Per la configurabilità dell’illecito disciplinare sotto il profilo dell’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, dal momento che il professionista, essendo in possesso delle necessarie conoscenze giuridiche per prevenire ed evitare, in presenza di vicende non dovute a caso fortuito o forza maggiore, le conseguenze del suo comportamento, ben può rappresentarsi le stesse conseguenze. Per integrare l’elemento psicologico è infatti sufficiente l’elemento della suità della condotta, intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Pisano), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 214

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 29

  • Il decesso dell’incolpato in corso di causa comporta la cessazione della materia del contendere

    In sede di ricorso per cassazione avverso decisione disciplinare resa dal consiglio nazionale forense, la sopravvenuta morte del professionista istante comporta la cessazione della materia del contendere, e la conseguente estinzione del procedimento, in considerazione del venir meno del soggetto titolare del diritto di ottenere una pronuncia sull’impugnazione, nonché della mancanza d’interesse dell’ordine professionale alla pronuncia medesima.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 213

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sentenza del 28 gennaio 1984, n. 674, sez. U- Pres. MIRABELLI G- Rel. MENICHINO G- P.M. SGROI V (CONF)

  • Il termine per la notifica della decisione del COA è ordinatorio

    Il termine di 15 giorni indicato dall’art. 50 co 1 r.d.l. n.1578/1933 (ratione temporis applicabile) per il deposito o la notifica all’interessato della decisone del Consiglio dell’Ordine, ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento non essendo correlato ad alcuna sanzione che incida sulla validità della decisione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 10 marzo 2015, n. 16

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15 (riferita al termine quindicinale, stabilito dall’art. 37 legge professionale con rifermento alla notifica delle decisioni in materia d’iscrizione o cancellazione dall’albo).

  • Il termine per la notifica della decisione del COA è ordinatorio

    Il termine di 15 giorni indicato dall’art. 50 co 1 r.d.l. n.1578/1933 (ratione temporis applicabile) per il deposito o la notifica all’interessato della decisone del Consiglio dell’Ordine, ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento non essendo correlato ad alcuna sanzione che incida sulla validità della decisione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 15

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15 (riferita al termine quindicinale, stabilito dall’art. 37 legge professionale con rifermento alla notifica delle decisioni in materia d’iscrizione o cancellazione dall’albo).

  • Procedimento disciplinare avanti al COA e terzietà del collegio giudicante

    I Consigli locali esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, sicché è manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei parametri invocati, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. sotto i profili dell’indipendenza, terzietà ed imparzialità del giudice (Nel caso di specie, la qlc riguardava l’asserita imparzialità del collegio giudicante, in quanto composto da avvocati “in concorrenza” con l’incolpato cui veniva, appunto, addebitata la rilevanza deontologica della pubblicità professionale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 13

    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 105
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Merli), sentenza del 13 marzo 2013, n. 31
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BULGARELLI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 258
    – Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 2005, n. 9097, sez. U- Pres. Prestipino G- Rel. Settimj G- P.M. Palmieri R (Conf.)
    – Cassazione Civile, sez. U, 23 marzo 2005, n. 6213- Pres. Carbone V- Rel. Settimj G- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • La rilevanza deontologica dell’inadempimento al mandato professionale

    Commette un illecito deontologico l’avvocato che accetti il mandato e ometta di svolgerlo, dando false informazioni ovvero omettendo di fornirle.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 215

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 144, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 5; Cons. Naz. For. 25/02/2011 n. 15; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2006, n. 8.

  • La valutazione della condotta irreprensibile in rapporto a procedimenti penali, pendenti e conclusi

    La valutazione del requisito della condotta specchiatissima ed illibata (ora, irreprensibile), necessario ai fini della iscrizione all’albo professionale, va compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche dall’esito dell’eventuale procedimento penale che può aver coinvolto l’interessato. Conseguentemente, come la condotta specchiatissima ed illibata non è di per sé da escludere in presenza di una condanna penale, così può essere considerato privo del requisito previsto dalla legge colui che ha tenuto un comportamento che possa compromettere il decoro e la dignità della classe forense, ancorché per gli stessi fatti non vi sia stata pronuncia penale di condanna. In altri termini, la sussistenza del detto requisito è da ritenersi esclusa in presenza di condotte dell’interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale od accertate in sede penale, le quali – ponendosi in contrasto con la disciplina positiva o con le regole deontologiche della professione forense – siano idonee (anche per la loro natura, la non occasionalità e la prossimità alla data in cui il requisito viene in gioco) ad incidere negativamente sull’affidabilità del professionista in ordine al corretto esercizio dell’attività forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 14

    NOTA:
    Corte di Cassazione, sentenza n. 15694 del 27 luglio 2015 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 09-05-2013, n. 75; Cass. civ., Sez. Unite, 26-05-2004, n. 10137.

  • L’omessa restituzione della documentazione al cliente

    L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli art. 2235 c.c., art. 42 cod. prev.Art. 42 cod. prev. – Restituzione di documenti.L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. L’avvoc…Leggi il testo completo → (ora, art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo →) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 215

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 223.

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 13

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 12 dicembre 2014, n. 182.