L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente, determina l’immediata estinzione del procedimento e la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 77