E’ valida la decisione disciplinare che abbia una motivazione, seppur sintetica, congrua e corretta, tale da far individuare l’iter logico seguito dall’organo giudicante, senza che sia necessario a tal fine un particolareggiato esame e una specifica confutazione di tutte le questioni sollevate, né una precisa esposizione di tutte le fonti di prova.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Piacci), sentenza del 6 giugno 2015, n. 77
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense 11/07/2005 n. 96.