La dicitura “riservata” rende non producibile in giudizio la corrispondenza tra colleghi, escludendosi ogni spazio valutativo e deliberativo circa la producibilità della corrispondenza stessa, sebbene il divieto in parola non attenga tanto alla veste formale data alla corrispondenza con indicazione della sua riservatezza, quanto piuttosto al suo contenuto di sostanza, laddove in esso siano ravvisabili elementi destinati ad incidere sull’assetto di interessi e sulle situazioni giuridiche oggettive delle parti rappresentate.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Il concorso nella violazione del divieto di attività professionale senza titolo ed uso di titoli inesistenti
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell’esercizio dell’attività (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di anni uno).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 45
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51. -
Ricorso al CNF e jus postulandi
E’ inammissibile il ricorso avverso la decisione con cui il COA abbia rigettato l’istanza d’iscrizione all’Albo degli avvocati sottoscritto personalmente ed esclusivamente dal ricorrente privo dello jus postulandi non assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, a nulla rilevando il successivo deposito in giudizio di procura speciale conferita ad avvocato cassazionista, la quale è infatti priva di efficacia (art. 83, co 3, cpc) in quanto rilasciata su foglio separato non congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, e non operando, in ogni caso, il principio secondo cui il rilascio della procura può avvenire in data posteriore alla notificazione dell’atto purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata (art. 125, co 2, c.p.c.), trattandosi nella specie di mandato speciale (art. 125 co. 3, c.p.c.).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 90. -
Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine che ha emesso il provvedimento impugnato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 43
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 208, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 23 luglio 2013, n. 131, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 32. -
Audizione personale del Segnalato: l’erronea indicazione del suo nome nell’invito a comparire
L’erronea indicazione del nome nell’invito a comparire avanti al COA per lo svolgimento dell’audizione personale è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 42
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Il deposito della decisione disciplinare interrompe la prescrizione
La pronuncia della decisione disciplinare costituisce atto interruttivo della prescrizione, a prescindere dalla sua successiva notifica all’incolpato, essendo sufficiente il solo compimento dello stesso quale manifestazione di volontà di procedere (Nel caso di specie, il professionista aveva eccepito che la notifica della decisione fosse avvenuta già decorso il termine della prescrizione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 10 marzo 2015, n. 16
NOTA (agg. 8/3/2016):
La sentenza di cui in massima è stata riformata in parte qua da Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Ragonesi), SS.UU, sentenza n. 18077 del 15 settembre 2015, secondo cui “l’effetto interruttivo non si verifica alla data in cui la decisione è stata assunta (non essendo ciò avvenuto nel caso di specie pubblicamente), bensì da quella in cui è stata pubblicata poiché è solo da tale data che la decisione viene giuridicamente in esistenza“. La predetta sentenza di legittimità ha inoltre precisato che, in base alla nuova disciplina (art. 56 L. n. 247/2012), nella specie non applicabile ratione temporis, ai fini dell’interruzione sarebbe stata invece necessaria la notifica della decisione (in arg. cfr. la nota riassuntiva in calce a questo articolo). -
La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere
La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere costituisce violazione dell’art. 3 L. 241/90, la quale tuttavia non comporta la nullità dell’atto, bensì comporta semmai la concessione del beneficio della rimessione in termini, qualora il ricorso sia proposto tardivamente ovvero dinanzi ad autorità non competente (Nel caso di specie, rilevato che, ciononostante, il ricorrente aveva comunque proposto tempestiva impugnazione, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 42
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205. -
Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA
La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 42
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 26 settembre 2014, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 giugno 2014, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 49. -
Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale
Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’Albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc (Nel caso di specie, l’impugnazione era stata proposta a mezzo difensore non iscritto all’albo speciale di cui all’art. 33 RDL 1578/1933. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 13 marzo 2015, n. 40
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 10 marzo 2015, n. 7, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 26 settembre 2014, n. 107, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 2 settembre 2013, n. 149, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41. -
Il sindacato disciplinare del CNF in sede di impugnazione
Il giudizio disciplinare di fronte al CNF non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento impugnato, ma è esteso anche al merito, sicché nulla impedisce al CNF di prendere in esame, nella loro interezza, le risultanze istruttorie rilevanti ai fini della decisione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 13 marzo 2015, n. 39
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cass.Civ., SSUU. 17 giugno 2013, n. 15123.