La riassunzione del giudizio disciplinare davanti al CNF a seguito di sentenza di Cassazione con rinvio deve essere compiuta secondo il disposto dell’art. 392 c.p.c., stante l’assenza, nell’ambito della Legge speciale forense, in particolare l’art. 56 u.c. RDL 1578/33 (ratione temporis applicabile), di una specifica disposizione regolante le modalità di proposizione del giudizio di riassunzione. […]