Il contegno del professionista può essere oggetto di valutazione disciplinare solo se sia imputabile, cioè proveniente da un soggetto capace di intendere e di volere. Un vizio parziale di mente, invece, pur determinando una ridotta capacità di cognizione e di volere, produce effetti soltanto ai fini della valutazione della gravità dell’illecito disciplinare e, quindi, dell’entità […]