Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Avvocati stabiliti: la mancanza di uno studio professionale nello Stato comunitario di provenienza

    In tema di avvocati stabiliti, la circostanza di non essere titolare di uno studio professionale stabilmente insediato nello Stato comunitario e di non aver ivi svolto un periodo di pratica come avvocato, non costituisce, di per sè sola, abuso della normativa comunitaria sul reciproco riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio della professione forense (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso avverso la delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine aveva rigettato l’istanza di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Baffa), sentenza del 22 luglio 2015, n. 113

  • L’impugnazione tardiva è inammissibile

    E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 luglio 2015, n. 131

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 217.

  • La delibera del COA che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Picchioni), sentenza del 22 luglio 2015, n. 129

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Sica), sentenza del 14 marzo 2015, n. 51, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 209, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 27 settembre 2014, n. 123, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 27 settembre 2014, n. 122.
    Infine, Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, ha altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

  • Sanzione aggravata per l’avvocato che tradisca il rapporto fiduciario sottraendo subdolamente somme ai propri assistiti

    L’avvocato, che utilizzi strumentalmente il proprio ruolo di tutore e difensore dei diritti per organizzare una macchinazione che gli consenta di impossessarsi delle somme dei propri assistiti, si pone in assoluto ed irrimediabile contrasto non solo con la deontologia professionale ma anche con i più elementari canoni etici (Nel caso di specie, il professionista, approfittando delle debolezze psichiche della propria assistita, si era fatto rilasciare procura ad operare sul conto corrente della stessa con l’obiettivo di sottrarle ingenti somme di denaro, che nel frattempo vi aveva fatto appositamente confluire. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione, così aggravata ex art. 22 co. 2 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 13374 del 30 giugno 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 68, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67.

  • Rinuncia al ricorso al CNF ed estinzione del procedimento

    La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente (nella specie, dallo stesso dichiarata a verbale nel corso dell’udienza), determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del C.d.O.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 22 luglio 2015, n. 116

    NOTA:
    In senso conforme, con dichiarazione di estinzione tout court, tra le altre: Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 22 aprile 2015, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 50, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 165.
    In senso conforme circa l’estinzione, con espressa declaratoria di cessazione della materia del contendere, tra le altre: Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 182; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. NERI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 150; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 26 febbraio 2007, n. 3.
    In senso conforme circa l’estinzione, con espressa declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso, tra le altre: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), decisione n. 7 del 21 febbraio 2011; Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. Tirale), sentenza del 20 settembre 2004, n. 209; Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. Bassu), sentenza del 20 settembre 2004, n. 204.
    Sulla diversa fattispecie della rinuncia al ricorso al COA (rectius, esposto) da parte del denunciante (che “non produce alcun effetto, non condizionando né implicando l’estinzione o l’interruzione del procedimento, in quanto l’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti“), cfr. tra le altre: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 105; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GRIMALDI, rel. BORSACCHI), sentenza del 4 giugno 2009, n. 50; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 21 dicembre 2005, n. 153; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 luglio 2003, n. 220; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 27 giugno 2003, n. 199.

  • Procedimento dinanzi al COA: i vizi di convocazione della seduta non possono costituire motivo di gravame innanzi al CNF

    Il procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O. ha natura amministrativa, sicché l’invalidità dell’atto amministrativo, sia esso nullo o annullabile, non può mai essere rilevata d’ufficio ma deve essere eccepita dalla parte interessata nel corso del procedimento sino al suo compimento, al fine di consentire la rinnovazione degli atti compiuti; ne consegue che l’invalidità della costituzione dell’organo giudicante deve essere eccepita dalla parte interessata nel corso del procedimento e non come motivo di gravame innanzi al C.N.F., con l’ulteriore specificazione che l’eventuale vizio di convocazione del Collegio deve ritenersi sanato qualora quest’ultimo si riunisca con il numero legale dei componenti in base al principio del raggiungimento dello scopo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 25 maggio 2015, n. 70

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87.

  • I provvedimenti impugnabili avanti al C.N.F. costituiscono un numerus clausus

    La tipicità degli atti impugnabili non ammette deroga alcuna, sicchè restano impugnabili esclusivamente le decisioni relative alla tenuta degli albi, ai certificati di compiuta pratica forense, ai procedimenti disciplinari, alle elezioni del C.d.O. ed ai conflitti di competenza. Sfugge quindi alla competenza giurisdizionale del C.N.F. il ricorso in materia meramente amministrativa quale, ad esempio, la tenuta dell’elenco dei difensori d’ufficio o dell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, la cui giurisdizione spetta al Giudice amministrativo, al quale il processo deve essere rinviato ex art. 59 1° co. L. 18/6/2009 n. 69.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 111

  • L’obbligo di preannunciare il giudizio nei confronti di un collega non vale per l’opposizione a decreto ingiuntivo

    L’opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da un collega non rientra propriamente tra le iniziative giudiziarie in relazione alle quali sussiste(va), ex art. 22 cod. prev.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → (ora art. 38 cdfArt. 38 cdf – Rapporto di colleganzaL’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso p…Leggi il testo completo →), l’obbligo di comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente, stante la sostanziale qualità di attore del convenuto opposto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 16 luglio 2015, n. 110

  • Parere di congruità delle parcelle: il COA non verifica l’effettivo compimento delle prestazioni professionali indicate

    In sede di opinamento delle parcelle, il Consiglio dell’Ordine, nel valutare la congruità delle specifiche, non può e non deve entrare nel merito dell’effettivo compimento delle prestazioni, dovendosi limitare ad un giudizio astratto sulle voci di compenso indicate nella notula.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 16 luglio 2015, n. 110

  • La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

    La semplice omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità procedimento disciplinare, giacché al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato è sufficiente una chiara contestazione dei fatti addebitati.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 16 luglio 2015, n. 109

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 10 novembre 2014, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44.